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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23066/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. In conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato di evasione è rimasta ferma, non essendo stato accolto alcun motivo di impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna dell'imputato per evasione. Con il ricorso per cassazione la difesa ha censurato il giudizio di responsabilità, la valutazione delle prove, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi erano in parte meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, e in parte generici perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Individua il reato per cui è intervenuta la condanna confermata in appello, cioè l'evasione.

  • art. 131-bis c.p.

    È invocato dalla difesa quale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma il ricorso è dichiarato inammissibile anche su questo punto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando riproduce censure già esaminate e adeguatamente disattese nei gradi di merito, senza introdurre specifiche ragioni di critica alla motivazione impugnata.
  • È inammissibile il motivo che non si confronti in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata e resti generico rispetto alle argomentazioni della decisione.
  • La mera richiesta di una nuova valutazione del merito, della prova o del trattamento sanzionatorio non è sufficiente in cassazione se non si denuncia un effettivo vizio della motivazione o un errore di diritto.
  • Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, ove contestato con motivi generici o reiterativi, non consente l'accoglimento del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustiziaParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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