Cassazione Penale, Ordinanza n. 23066/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. In conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato di evasione è rimasta ferma, non essendo stato accolto alcun motivo di impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna dell'imputato per evasione. Con il ricorso per cassazione la difesa ha censurato il giudizio di responsabilità, la valutazione delle prove, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi erano in parte meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, e in parte generici perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Individua il reato per cui è intervenuta la condanna confermata in appello, cioè l'evasione.
È invocato dalla difesa quale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma il ricorso è dichiarato inammissibile anche su questo punto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando riproduce censure già esaminate e adeguatamente disattese nei gradi di merito, senza introdurre specifiche ragioni di critica alla motivazione impugnata.
- È inammissibile il motivo che non si confronti in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata e resti generico rispetto alle argomentazioni della decisione.
- La mera richiesta di una nuova valutazione del merito, della prova o del trattamento sanzionatorio non è sufficiente in cassazione se non si denuncia un effettivo vizio della motivazione o un errore di diritto.
- Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, ove contestato con motivi generici o reiterativi, non consente l'accoglimento del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22915/2025 del 18/06/2025
- ordinanza_penale · 18 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22916/2025 del 18/06/2025
- ordinanza_penale · 18 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22918/2025 del 18/06/2025
- ordinanza_penale · 18 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22919/2025 del 18/06/2025
- ordinanza_penale · 18 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22921/2025 del 18/06/2025
- ordinanza_penale · 18 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22922/2025 del 18/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →