Cassazione Penale, Sentenza n. 31588/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Turchia richiedeva l'estradizione di Boyun per reati comuni (omicidio, lesioni personali, minacce, partecipazione ad associazione a delinquere, violazione della disciplina sulle armi e reati connessi alla gestione di scommesse clandestine) sulla base di un mandato di cattura internazionale emesso il 6 aprile 2022 dal Tribunale di Istanbul. Il Procuratore generale ha impugnato la decisione della Corte d'appello di Bologna che aveva ritenuto non sussistenti le condizioni per l'estradizione, contestando: (1) la valutazione della Corte distrettuale circa l'insufficiente rappresentatività e collegamento degli elementi di prova forniti dalle autorità turche (testimonianze, accertamenti di polizia giudiziaria) e (2) l'aver sottovalutato le informazioni fornite sulle condizioni carcerarie e le garanzie organizzative (dimensioni/celle e meccanismi di controllo) sostanzialmente idonee ad escludere il rischio di trattamenti inumani o degradanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore generale e ha confermato la decisione della Corte d'appello di Bologna. Sul primo punto ha ritenuto corretta la «sommaria delibazione» richiesta dall'art. 705 cod. proc. pen., osservando che la documentazione turca era generica: elencazione di reati, molte condotte attribuite a soggetti diversi, mancanza di collegamento puntuale fra singoli atti di prova e singole imputazioni, e dichiarazioni di 'testimoni protetti' prive di dati di riscontro. Sul secondo punto ha condiviso la valutazione del rischio detentivo in Turchia, richiamando la sospensione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo in Turchia dal luglio 2016 (art. 15) e una consistente produzione di fonti internazionali (rapporti Amnesty International, Comitato anti-tortura del Consiglio d'Europa, risoluzioni del Parlamento europeo) che documentano detenzioni arbitrarie, pratiche di tortura e maltrattamenti nelle carceri turche. Ha inoltre valorizzato l'allegazione dell'estradando di appartenenza etnica curda e possibile affiliazione al partito filo-curdo come fattori che aumentano il rischio di trattamenti discriminatori e persecutori, anche quando le imputazioni sono di reati comuni, configurando il rischio di "estradizione mascherata" per finalità politiche. Le generiche rassicurazioni sulle dimensioni della cella non sono state ritenute sufficienti a escludere il rischio.
Norme richiamate
Imposta l'obbligo, nella procedura di estradizione processuale, di una sommaria delibazione da parte dell'autorità italiana per verificare l'esistenza di elementi a carico dell'estradando e di valutare le condizioni detentive nel Paese richiesto; la Corte ha applicato questo principio per esaminare la qualità della documentazione turca e il rischio di trattamenti inumani.
Norma procedurale richiamata quale riferimento alla disciplina dell'estradizione; la Corte ha valutato la corretta applicazione delle garanzie procedurali previste dal codice.
Convenzione europea di estradizione del 1957
Rilevata come quadro convenzionale di riferimento per l'estradizione; la Corte ha considerato che, al di là della convenzione, lo Stato richiesto non può limitarsi a un controllo formale quando sussistono dubbi rilevanti su indizi e rischi per i diritti fondamentali.
art. 15 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (deroga)
Richiamato per motivare l'aggravamento della situazione in Turchia dopo il 2016: la deroga ha inciso sui diritti difensivi e ha aumentato i poteri delle autorità di polizia, contribuendo al rischio di trattamenti inumani e degradanti in carcere.
Corte EDU, B.A.C. c. Grecia (13/10/2016)
Giurisprudenza europea utilizzata per rafforzare il principio secondo cui il rischio di tortura o maltrattamenti in caso di rimpatrio/estradizione per cittadini turchi di etnia curda può giustificare il rifiuto della consegna.
Massime di principio
- In estradizione processuale lo Stato richiesto deve effettuare una sommaria delibazione (art. 705 c.p.p.): non è sufficiente un controllo meramente formale dei documenti trasmessi dallo Stato richiedente.
- La documentazione probatoria deve collegare in modo chiaro e specifico gli elementi probatori a ciascuna imputazione; elencazioni generiche e dichiarazioni di 'testimoni protetti' senza dati identificativi hanno scarso valore ai fini dell'estradizione.
- Le condizioni detentive e il rischio di trattamenti inumani/degradanti nello Stato richiedente vanno valutati concretamente e possono giustificare il rifiuto anche se i reati contestati sono di natura comune, non solo politica.
- Fattispecie in cui l'estradizione può essere 'mascherata' per scopi persecutori (es. contro oppositori politici o membri di minoranze) impongono il rigetto obbligatorio della consegna.
- Rassicurazioni formali sul profilo logistico delle carceri (es. dimensioni della cella) sono insufficienti da sole: il giudice valuta la situazione complessiva del sistema penitenziario (rapporti internazionali, deroga ECHR, prassi accertate).
- Il ricorrente (Stato richiedente) ha l'onere di fornire elementi probatori solidi e specifici; l'estradando può opporre elementi concreti che dimostrino il rischio per i diritti fondamentali, e il giudice nazionale deve valorarli.
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