Cassazione Penale, Ordinanza n. 14174/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deducendo con un unico motivo la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che, nel giudizio di patteggiamento, il ricorso per cassazione contro la sentenza applicativa della pena è inammissibile quando si contesti la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento, poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnazione alle sole violazioni di legge tassativamente previste. Ha inoltre osservato che le statuizioni non illegittime, concordate tra le parti e recepite in sentenza, non possono essere rimesse in discussione con ricorso per cassazione, essendo sufficiente che il giudice dia atto dell'avvenuta verifica e della positiva valutazione dell'accordo.
Norme richiamate
Norma richiamata come base della sentenza di patteggiamento oggetto di ricorso.
È la disposizione invocata dal ricorrente per lamentare la mancata verifica delle cause di proscioglimento.
Limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate, escludendo il motivo dedotto nel caso concreto.
Richiamato solo per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel patteggiamento, il ricorso per cassazione contro la sentenza applicativa della pena è inammissibile se deduce la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., quando tale censura non rientri nelle ipotesi di impugnazione consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Le statuizioni concordate tra le parti e recepite dal giudice nella sentenza di applicazione della pena non possono essere rimesse in discussione con il ricorso per cassazione, salvo che siano affette da illegittimità rilevante nei limiti di impugnabilità previsti dalla legge.
- Nel giudizio di patteggiamento, l'obbligo di motivazione del giudice è soddisfatto mediante l'attestazione dell'avvenuta verifica e della positiva valutazione dell'accordo intervenuto tra le parti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende quando siano ravvisabili profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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