Cassazione Penale, Sentenza n. 29958/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva che la Corte di appello di Messina non aveva deciso né valutato i "motivi aggiunti" prodotti dalla difesa tramite PEC nei termini di legge, né aveva acquisito i documenti richiesti con quei motivi. I motivi aggiunti contenevano elementi nuovi a favore dell'imputato: l'emersione di analoghi accreditamenti su una carta Postepay diversa utilizzata in altra truffa del 22/10/2018; indicazioni che su quella carta venivano effettuati accrediti da numerosi soggetti (quindi possibilità che terzi avessero usato la carta); prove documentali di ricoveri ospedalieri dell'imputato tra il 4 settembre e l'11 ottobre 2018 che avrebbero potuto escludere la sua partecipazione materiale al fatto contestato del 10 ottobre 2018; e la possibile vendita o cessione della carta a terzi, che comunque non integrerebbe la responsabilità per i reati commessi da altri con la carta. Inoltre venivano contestati la mancata esclusione della recidiva e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: ha constatato che la Corte di appello non ha valutato né motivato il rigetto o l'ammissione dei motivi aggiunti trasmessi via PEC nei termini previsti e non ha deciso sulla richiesta di produzione documentale. Richiamando i principi in materia di rinnovazione dell'istruttoria e della produzione documentale (art. 603 c.p.p. e richiamo all'art. 421 e 441 c.p.p.), la Corte ha ritenuto che l'omissione avesse inciso sulla possibilità di decidere correttamente sulla responsabilità dell'imputato. Per tali ragioni ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina, disponendo che nel giudizio di rinvio si confrontino espressamente con il contenuto e la produzione documentale allegata ai motivi nuovi. L'esame delle altre censure è stato ritenuto superfluo.
Norme richiamate
Consente la rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte può ammettere integrazioni probatorie se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti; la valutazione deve essere adeguatamente motivata.
art. 421, comma 3 cod. proc. pen. (richiamato)
Nel rito abbreviato il giudice ha poteri di ammettere produzioni documentali prima della discussione; il richiamo serve a mostrare analogia di poteri in fase decisoria.
art. 441, primo comma cod. proc. pen. (richiamato)
Rinvio normativo collegato ai poteri di ammissione di documenti e integrazioni probatorie.
Termine di 15 giorni per la produzione di documenti tramite notificazioni telematiche o mezzi idonei; la Corte doveva valutare i motivi aggiunti trasmessi nei termini previsti.
Norma richiamata nella doglianza come violata per omissione di motivazione e mancata decisione su mezzi di prova; la Cassazione segnala l'obbligo di decisione motivata.
art. 598 e art. 598-bis cod. proc. pen.
Norme citate nella doglianza relative ai mezzi di impugnazione e alla motivazione; la mancata valutazione dei motivi aggiunti è stata ritenuta vizio che incide sulla legittimità della decisione impugnata.
Massime di principio
- Se in appello la difesa produce "motivi aggiunti" e documenti via PEC nei termini di legge (es. 15 giorni), la corte d'appello deve espressamente valutare e motivare l'ammissione o il rigetto di tali produzioni; la mancata decisione può comportare annullamento per omissione di motivazione.
- La produzione documentale può essere ammessa prima dell'inizio della discussione anche senza formale rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; il giudice deve comunque spiegare perché ritiene la produzione irrilevante o inammissibile.
- La disponibilità formale di un mezzo di pagamento intestato all'imputato non è di per sé sufficiente a provare la sua responsabilità quando emergono elementi che indicano l'uso da parte di terzi o la cessione della carta; tali elementi vanno valutati nel merito.
- Prove relative a condizioni personali dell'imputato (ricoveri, diagnosi psichiatriche, abuso di sostanze) possono assumere rilievo probatorio sulla sua capacità di gestire strumenti come carte prepagate e devono essere valutate e motivate dalla Corte.
- La possibile vendita o cessione di una carta a terzi, anche se accertata, non trasferisce automaticamente la responsabilità penale per i reati commessi da chi utilizza la carta; serve valutazione sulle condizioni soggettive e sul nesso di causalità.
- Se la Corte di merito omette di decidere su questioni rilevanti introdotte in appello, la Cassazione può limitarsi a censurare quell'omissione, annullare la decisione e rinviare per un nuovo giudizio che valuti espressamente i documenti e le eccezioni non esaminate.
- Le contestazioni in ordine alla recidiva e alle circostanze attenuanti richiedono motivazione specifica; in sede di rinvio la corte d'appello dovrà confrontarsi anche con questi profili se sollevati dalla difesa.
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