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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29958/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva che la Corte di appello di Messina non aveva deciso né valutato i "motivi aggiunti" prodotti dalla difesa tramite PEC nei termini di legge, né aveva acquisito i documenti richiesti con quei motivi. I motivi aggiunti contenevano elementi nuovi a favore dell'imputato: l'emersione di analoghi accreditamenti su una carta Postepay diversa utilizzata in altra truffa del 22/10/2018; indicazioni che su quella carta venivano effettuati accrediti da numerosi soggetti (quindi possibilità che terzi avessero usato la carta); prove documentali di ricoveri ospedalieri dell'imputato tra il 4 settembre e l'11 ottobre 2018 che avrebbero potuto escludere la sua partecipazione materiale al fatto contestato del 10 ottobre 2018; e la possibile vendita o cessione della carta a terzi, che comunque non integrerebbe la responsabilità per i reati commessi da altri con la carta. Inoltre venivano contestati la mancata esclusione della recidiva e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: ha constatato che la Corte di appello non ha valutato né motivato il rigetto o l'ammissione dei motivi aggiunti trasmessi via PEC nei termini previsti e non ha deciso sulla richiesta di produzione documentale. Richiamando i principi in materia di rinnovazione dell'istruttoria e della produzione documentale (art. 603 c.p.p. e richiamo all'art. 421 e 441 c.p.p.), la Corte ha ritenuto che l'omissione avesse inciso sulla possibilità di decidere correttamente sulla responsabilità dell'imputato. Per tali ragioni ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina, disponendo che nel giudizio di rinvio si confrontino espressamente con il contenuto e la produzione documentale allegata ai motivi nuovi. L'esame delle altre censure è stato ritenuto superfluo.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Consente la rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte può ammettere integrazioni probatorie se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti; la valutazione deve essere adeguatamente motivata.

  • art. 421, comma 3 cod. proc. pen. (richiamato)

    Nel rito abbreviato il giudice ha poteri di ammettere produzioni documentali prima della discussione; il richiamo serve a mostrare analogia di poteri in fase decisoria.

  • art. 441, primo comma cod. proc. pen. (richiamato)

    Rinvio normativo collegato ai poteri di ammissione di documenti e integrazioni probatorie.

  • art. 172 cod. proc. pen.

    Termine di 15 giorni per la produzione di documenti tramite notificazioni telematiche o mezzi idonei; la Corte doveva valutare i motivi aggiunti trasmessi nei termini previsti.

  • art. 585 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella doglianza come violata per omissione di motivazione e mancata decisione su mezzi di prova; la Cassazione segnala l'obbligo di decisione motivata.

  • art. 598 e art. 598-bis cod. proc. pen.

    Norme citate nella doglianza relative ai mezzi di impugnazione e alla motivazione; la mancata valutazione dei motivi aggiunti è stata ritenuta vizio che incide sulla legittimità della decisione impugnata.

Massime di principio

  • Se in appello la difesa produce "motivi aggiunti" e documenti via PEC nei termini di legge (es. 15 giorni), la corte d'appello deve espressamente valutare e motivare l'ammissione o il rigetto di tali produzioni; la mancata decisione può comportare annullamento per omissione di motivazione.
  • La produzione documentale può essere ammessa prima dell'inizio della discussione anche senza formale rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; il giudice deve comunque spiegare perché ritiene la produzione irrilevante o inammissibile.
  • La disponibilità formale di un mezzo di pagamento intestato all'imputato non è di per sé sufficiente a provare la sua responsabilità quando emergono elementi che indicano l'uso da parte di terzi o la cessione della carta; tali elementi vanno valutati nel merito.
  • Prove relative a condizioni personali dell'imputato (ricoveri, diagnosi psichiatriche, abuso di sostanze) possono assumere rilievo probatorio sulla sua capacità di gestire strumenti come carte prepagate e devono essere valutate e motivate dalla Corte.
  • La possibile vendita o cessione di una carta a terzi, anche se accertata, non trasferisce automaticamente la responsabilità penale per i reati commessi da chi utilizza la carta; serve valutazione sulle condizioni soggettive e sul nesso di causalità.
  • Se la Corte di merito omette di decidere su questioni rilevanti introdotte in appello, la Cassazione può limitarsi a censurare quell'omissione, annullare la decisione e rinviare per un nuovo giudizio che valuti espressamente i documenti e le eccezioni non esaminate.
  • Le contestazioni in ordine alla recidiva e alle circostanze attenuanti richiedono motivazione specifica; in sede di rinvio la corte d'appello dovrà confrontarsi anche con questi profili se sollevati dalla difesa.

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