Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 14737/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona interessata ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal giudice di sorveglianza di L'Aquila. Il controllo della Corte si è concentrato esclusivamente sulla regolarità formale del gravame: il ricorso, qualificato come tale dal Tribunale di sorveglianza, risultava sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti. La Corte ha quindi verificato la legittimazione del difensore e ha rilevato che l'atto era stato proposto in violazione dell'art. 613 c.p.p. La questione, dunque, non riguardava il merito dell'ordinanza di sorveglianza, ma l'ammissibilità dell'impugnazione e l'impossibilità di sanare ex post il difetto di abilitazione del difensore, neppure in presenza della conversione dell'originario appello in ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché sottoscritto da difensore non abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Ha escluso che la conversione dell'impugnazione potesse sanare il difetto originario di legittimazione, richiamando il principio secondo cui il favor impugnationis non può comportare la violazione dei requisiti formali e sostanziali del mezzo di gravame. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione

    Il ricorso per cassazione, nonché memorie e motivi nuovi, devono essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale; in difetto, l'atto è inammissibile.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    La conversione o qualificazione giuridica dell'impugnazione non può essere utilizzata per eludere i requisiti di validità propri del ricorso per cassazione, né sana il difetto di abilitazione del difensore.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte provvede con il relativo procedimento e applica le conseguenze economiche previste, se non risulta assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha riformulato l'art. 613 c.p.p. rafforzando il requisito della sottoscrizione del ricorso da parte di difensore cassazionista.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, poiché il requisito di abilitazione è previsto a pena di inammissibilità.
  • La conversione o riqualificazione di un'impugnazione non sana il difetto originario di legittimazione del difensore quando l'atto, così convertito, non rispetti i requisiti formali richiesti per il ricorso per cassazione.
  • Il principio di conservazione degli atti e il favor impugnationis non possono spingersi fino a eludere i presupposti di validità di uno specifico mezzo di impugnazione.
  • Accertata l'inammissibilità del ricorso e in mancanza di elementi per escludere la colpa nella sua proposizione, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.