Cassazione Civile, Sentenza n. 20045/2020 del 24/09/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del diniego, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del rimborso dei crediti IVA maturati nel 1989 in conseguenza della rinuncia al regime speciale di esonero per i produttori agricoli. Il tema centrale era se la scelta di essere assoggettati al regime IVA ordinario (anziché mantenere il regime speciale) dovesse essere comunicata espressamente all'Amministrazione o potesse desumersi da comportamenti concludenti e dalla tenuta delle scritture contabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della Commissione Tributaria Centrale e decidendo nel merito a favore della contribuente. Ha ritenuto provata, per i comportamenti concludenti e la regolare tenuta delle scritture contabili, l'opzione per il regime ordinario nell'anno 1989, con conseguente accoglimento della richiesta di rimborso. Le spese del giudizio di merito sono state compensate integralmente tra le parti; la controricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità a favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 10.200,00 oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 34, comma 11
Invocata dalla ricorrente per lamentare una presunta violazione: la Corte ha ritenuto che l'interpretazione restrittiva (secondo cui sarebbe necessaria una comunicazione espressa) era errata alla luce degli elementi probatori desumibili dal comportamento del contribuente e dalle scritture contabili
d.p.r. 10 novembre 1997, n. 442, art. 1, comma 1
Secondo la Corte i comportamenti concludenti del contribuente e la modalità di tenuta delle scritture contabili costituiscono elementi idonei a far desumere il regime IVA applicabile, potendo quindi sostituire la mancata dichiarazione formale di opzione
legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 4
Norma interpretativa che rende applicabile il d.p.r. n. 442/1997 anche alle condotte anteriori alla sua entrata in vigore, per cui la disciplina sulla valutazione dei comportamenti concludenti è stata ritenuta pertinente al caso del 1989
Cass. 26/09/2014, n. 20421 (giurisprudenza citata)
Precedente della Corte che conferma l'indirizzo secondo cui l'omessa dichiarazione di opzione può essere surrogata da comportamenti concludenti e dalla tenuta delle scritture contabili
Cass. 04/07/2003, n. 10599 (giurisprudenza citata)
Ulteriore precedente che sostiene la possibilità di desumere l'opzione per il regime ordinario da comportamenti e dalla contabilità del contribuente
Massime di principio
- L'opzione per il regime IVA può essere comprovata non solo mediante una comunicazione formale, ma anche tramite comportamenti concludenti del contribuente purché accompagnati da tenuta regolare delle scritture contabili.
- La mancata comunicazione espressa non esclude automaticamente il riconoscimento dell'opzione: l'amministrazione deve valutare il complesso delle evidenze (fatture, modalità operative, contabilità) per ricostruire la volontà e il regime applicato.
- La disciplina del d.p.r. n. 442/1997, interpretata anche via art. 4 legge n. 342/2000, ammette efficacemente il criterio probatorio dei comportamenti concludenti anche per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
- In casi simili, il contribuente dovrà produrre la contabilità e gli elementi probatori che dimostrino la soggettività dell'operare nel regime ordinario; se ciò è dimostrato, il giudice può accogliere il rimborso anche in assenza di comunicazione formale.
- Sulle spese processuali: il giudice può compensare le spese di merito per ragioni gravi ed eccezionali, ma condannare la parte soccombente nelle spese di legittimità.
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