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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39142/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza d'appello che ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 651 c.p. (capo c) e ha confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale (capo a) e oltraggio a pubblico ufficiale (capo b) riducendo la pena. In cassazione la difesa deduce: vizio di motivazione per macroscopica difformità tra i motivi di appello effettivamente proposti e quelli riportati dalla Corte di appello (mancata considerazione di alcuni motivi); omissione di valutazione di argomentazioni specifiche sulla condotta ascritta alla ricorrente (in particolare sulla effettiva mancata opposizione/uso di violenza, sulla possibile presenza di due donne ubriache e sull'imputabilità delle condotte); contestazione del travisamento dei fatti da parte della Corte che avrebbe affermato l'"ammessa colpevolezza" quando la ricorrente non ha mai reso esame e si è data alla fuga; richiesta di assoluzione per il capo c) perché, secondo la difesa, dagli atti emergeva che la ricorrente aveva fornito la patente agli agenti (circostanza che, secondo la difesa, escluderebbe l'art. 651 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento ai capi a) e b) (resistenza e oltraggio) e inammissibile per il resto (capo c, art. 651 c.p.). In particolare ha annullato la sentenza impugnata limitatamente ai reati indicati ai capi A e B e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, perché la Corte di appello non ha fornito adeguata e congrua risposta alle specifiche censure difensive relative sia all'elemento oggettivo sia all'elemento soggettivo della resistenza (es.: incertezza su quali condotte fossero attribuibili alla ricorrente, presenza di due donne ubriache, mancata valutazione delle prove testimoniali). Quanto al capo C (art. 651 c.p.), la Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo, richiamando la consolidata interpretazione secondo cui il reato si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità e resta configurato anche se le generalità vengono fornite successivamente; pertanto, la doglianza della difesa relativa alla presunta consegna della patente non era idonea ad infirmare la configurazione dell'illecito e il relativo motivo è inammissibile. La Corte ha inoltre osservato che non risultano dedotte in appello circostanze come lo stato di ubriachezza o una confessione della ricorrente, e che la ricorrente si era data alla fuga.

Norme richiamate

  • art. 651 cod. pen.

    Il reato si consuma con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni sulla propria identità personale; è irrilevante che le generalità vengano poi fornite successivamente: la norma tutela l'attività della pubblica amministrazione nell'identificazione della persona richiesta.

  • art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale)

    Per la configurazione della resistenza è necessario valutare sia l'elemento oggettivo (comportamento di opposizione, spinta, violenza o minaccia) sia l'elemento soggettivo (doloso). L'omessa motivazione o il mancato esame delle deduzioni difensive relative a tali elementi può rendere la decisione viziata e determinare annullamento e rinvio.

  • art. 530 cod. pen. (secondo comma, responsabilità e assoluzione per insufficienza di prove)

    La difesa ha invocato, in via subordinata, che non fosse possibile attribuire con certezza la condotta alla ricorrente (principio che attiene all'incertezza probatoria e all'assoluzione per insufficienza di prove secondo l'art. 530 c.p.). La Corte ha richiamato che gli oneri di motivazione devono affrontare tali deduzioni.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 9957 del 14/11/2014 (De Michele, Rv. 262644)

    Il reato previsto dall'art. 651 cod. pen., si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni sulla propria identità personale ed è, pertanto, irrilevante, ai fini della configurazione dell'illecito, che tali indicazioni vengano fornite, come nel caso in esame, successivamente.

    La Cassazione applica questo principio per escludere la rilevanza della successiva consegna di un documento ai fini della non configurabilità del reato di cui all'art. 651 c.p.

Massime di principio

  • La Corte d'appello è tenuta a esaminare e motivare specificamente tutti i motivi di impugnazione proposti: l'omissione di valutare argomentazioni rilevanti sui profili di fatto e di diritto può imporre l'annullamento con rinvio.
  • Quando la difesa allega incertezza sull'attribuzione delle condotte a più persone presenti (es.: due donne ubriache), il giudice d'appello deve valutare e motivare come la prova permette (o non permette) di individuare il soggetto agente; la mancata trattazione di tale tema è vizio che può giustificare il rinvio.
  • Per il reato di cui all'art. 651 c.p. è decisiva la condotta di rifiuto di fornire le proprie generalità: la successiva esibizione di documenti non esclude automaticamente la configurabilità del reato, secondo la giurisprudenza consolidata.
  • Non si possono imputare al giudicato circostanze non dedotte né emerse agli atti (es.: stato di ubriachezza o confessione) — il travisamento dei fatti o l'attribuzione di dichiarazioni mai rese costituisce vizio da censurare in cassazione.
  • La fuga della persona dal luogo e la mancata partecipazione al processo non implicano automaticamente confessione; il giudice deve valutare con attenzione la prova e motivare eventuali inferenze sul comportamento dell'imputato.
  • Se ricorrono dubbi rilevanti sugli elementi costitutivi del reato (elemento oggettivo o soggettivo), l'assenza di una risposta motivata a tali dubbi giustifica l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.

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