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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09819/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in qualità di giudice del rinvio, aveva confermato in gran parte l'ordinanza del GIP del 14/10/2024. Il ricorrente deduceva inosservanza dell'art. 627, comma 3, c.p.p. per presunta mancata applicazione dei princìpi fissati dalla sentenza rescindente e censurava la motivazione come carente, contraddittoria e manifestamente illogica in relazione alla gravità indiziaria sui capi 36, 37, 38, 58 e 61. Le censure vertevano, tra l'altro, sull'asserita indeterminatezza e ambiguità degli elementi intercettivi (es. l'identificazione del "cugino"), sulla mancanza di collegamenti oggettivi tra indizi e ricorrente, su incongruenze cronologiche e sul ragionamento relativo a debiti/consistenze di stupefacente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari relativo alla gravità indiziaria sia limitato al controllo dell'adeguatezza, congruenza e logicità della motivazione del giudice di merito; la valutazione del peso probatorio degli indizi resta rimessa al giudice del merito. Perciò le doglianze del ricorrente, che proponevano una diversa lettura degli elementi indizianti senza dimostrare vizi logico-giuridici tali da rendere la motivazione manifestamente insufficiente o contraddittoria, sono state ritenute inammissibili. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Il ricorrente denunciava inosservanza di tale norma (per presunta mancata applicazione dei principi della sentenza rescindente). Dalla decisione emerge che, pur invocata la norma, la Corte di Cassazione limita il proprio sindacato sulle misure cautelari alla verifica di adeguatezza e congruenza della motivazione del giudice del rinvio, riservando al giudice di merito la valutazione del peso degli indizi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato dalla Corte per condannare la parte che ha proposto il ricorso inammissibile al pagamento delle spese e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma (qui Euro 3.000,00) in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari è limitato: non ricalca la valutazione del merito degli indizi, ma verifica che la motivazione del giudice di merito sia adeguata, congruente e logica rispetto agli elementi indicati.
  • Per impugnare con successo la gravità indiziaria in Cassazione non basta una diversa interpretazione degli atti intercettivi o delle circostanze: bisogna dimostrare vizi logico-giuridici o carenze motivazionali manifeste (contraddizioni, omissioni rilevanti, illogicità palese).
  • Riferimenti indeterminati nelle intercettazioni (es. termini quali "cugino", "noi", "quello arrestato") richiedono elementi oggettivi di collegamento (altre prove, riscontri cronologici o contatti diretti) per assumere valore individualizzante a carico di un indagato.
  • Discrepanze cronologiche o difformità tra la dinamica descritta e i riscontri (es. perquisizioni, trasferimenti di denaro) possono indebolire il quadro indiziario se non adeguatamente spiegate; tuttavia la loro deduzione deve evidenziare un'incapacità del decisore di fondare una conclusione logica, non semplicemente proporre una lettura alternativa.
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve valutare il rischio di condanna alle spese e, se ravvisabile colpa nella scelta del motivo, all'applicazione di sanzioni (Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; motivi meramente riformulativi o manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili.

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