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Sentenza

Sentenza n. 3716/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 14478/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202501646

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la dichiarazione dell’appellante integrasse un sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Non vi è stata pronuncia sul merito delle censure. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune appellato non si è costituito in giudizio.

Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 14478/2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 14478/2024. Nel corso del giudizio d’appello, con memoria depositata il 26 febbraio 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Dal testo non emergono né l’oggetto sostanziale dell’originario ricorso né i motivi dedotti contro la sentenza di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso in appello.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la definizione del giudizio mediante dichiarazione di improcedibilità.

  • art. 38 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile al giudizio.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel contesto della definizione del giudizio d’appello.

Massime di principio

  • La dichiarazione dell’appellante di non avere più interesse alla decisione, quando esprime un sopravvenuto difetto di interesse, comporta la dichiarazione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude la decisione sul merito delle censure dedotte con l’appello.
  • Quando la parte appellata non si costituisce in giudizio, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio d’appello.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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