Sentenza n. 176/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - della deliberazione adottata dal Consiglio Comunale di Sassari n. 8 in data 24 febbraio 2022, avente ad oggetto la variante al PUC n. 11 di riclassificazione urbanistica per decadenza del vincolo preordinato all’esproprio dell’area Viale Umberto angolo Via Fancello (Sassari); - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; quanto al ricorso per motivi aggiunti: - della deliberazione del Consiglio Comunale di Sassari n. 56 in data 3 agosto 2023, avente ad oggetto l’adozione definitiva della variante al PUC n. 11 di riclassificazione urbanistica per decadenza del vincolo preordinato all’esproprio dell’area Viale Umberto angolo Via Fancello (Sassari); - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare, della (non conosciuta) determinazione n. 1435 del 2.5.2023 del Dirigente della pianificazione urbanistica e tutela del paesaggio del Comune di Sassari, mediante la quale è stato approvato il verbale conclusivo della Conferenza di copianificazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni del Consiglio Comunale di Sassari relative all’adozione e all’approvazione definitiva della variante al PUC n. 11, con riclassificazione urbanistica dell’area da zona S2 a sottozona G1.4 dopo la decadenza del vincolo preordinato all’esproprio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, proprietaria di un edificio destinato a uffici e servizi, ha impugnato la deliberazione comunale di riclassificazione urbanistica dell’area, sostenendo che l’originaria destinazione S2 fosse dovuta a un errore cartografico e non all’imposizione di un vincolo preordinato all’esproprio. Ha dedotto la violazione dell’art. 3 del D.A. n. 2266/U del 22 dicembre 1983, il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e la falsa applicazione degli artt. 7 e 9 del d.P.R. n. 327/2001, assumendo che l’area avrebbe dovuto essere classificata in zona B, coerentemente con la destinazione residenziale richiesta. Ha inoltre censurato la scelta del Comune di seguire il procedimento ordinario anziché quello semplificato previsto dall’art. 21, comma 2-bis, della l.r. n. 45/1989, sostenendo che si trattasse di una variante sostanziale. Con motivi aggiunti ha impugnato la deliberazione di approvazione definitiva della variante, deducendo invalidità derivata e violazione dell’art. 3 del D.A. n. 2266/U del 22 dicembre 1983, in relazione al recepimento delle controdeduzioni comunali. La ricorrente ha inoltre sostenuto che la nuova destinazione G1 integrasse la reiterazione di un vincolo espropriativo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ricostruito la vicenda rilevando che la destinazione S2 impressa dal PUC del 2014 costituiva una scelta urbanistica consapevole, finalizzata a superare l’incoerenza tra la formale destinazione residenziale dell’area e l’edificio effettivamente realizzato e legittimamente utilizzato per uffici e servizi, nonché ad apporre un vincolo preordinato all’esproprio. Le censure riferite all’originaria classificazione S2 sono state ritenute tardive, perché tale classificazione, ormai scaduta, non era stata tempestivamente impugnata, essendosi la ricorrente limitata a chiedere un intervento in autotutela nel 2021. Nel merito, il giudice ha ritenuto legittima la nuova classificazione G1, coerente con il contesto urbanistico circostante, con le destinazioni d’uso legittime dell’immobile e con l’esigenza di preservare gli equilibri degli standard urbanistici del PUC. La scelta è stata considerata adeguatamente motivata, logica e razionale, e quindi non sindacabile in assenza di manifesta illogicità o irragionevolezza. Il mutamento di destinazione d’uso assentito mediante DUA per una parte dell’edificio non è stato ritenuto idoneo a incidere sulla destinazione urbanistica dell’area, potendo eventualmente rilevare soltanto sul piano della normativa edilizia. È stato inoltre ritenuto corretto il ricorso al procedimento ordinario previsto dall’art. 20 della l.r. n. 45/1989, poiché la variante incideva, seppur limitatamente, sulle dotazioni di spazi pubblici e non poteva quindi essere approvata con il procedimento semplificato dell’art. 21, comma 2-bis. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 3 D.A. n. 2266/U del 22 dicembre 1983
La norma è stata invocata dalla ricorrente, ma il TAR ha escluso che la riclassificazione comunale fosse illegittima, ritenendo coerente la destinazione G1 con il contesto urbanistico e con le caratteristiche dell’immobile.
artt. 7 e 9 d.P.R. n. 327/2001
Le disposizioni sono state richiamate in relazione alla qualificazione dell’originaria destinazione S2 come vincolo preordinato all’esproprio; le relative censure sono state ritenute tardive e comunque infondate.
art. 21, comma 2-bis, l.r. n. 45/1989
Il procedimento semplificato non era applicabile perché la variante incideva sulle dotazioni degli spazi pubblici e sugli standard urbanistici.
art. 20 l.r. n. 45/1989
Il procedimento ordinario è stato correttamente utilizzato per l’approvazione della variante, in ragione della sua incidenza, anche se limitata, sulle dotazioni di spazi pubblici.
La disposizione è richiamata per lo svolgimento da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Le censure contro una destinazione urbanistica devono essere proposte tempestivamente; la successiva richiesta di autotutela non riapre i termini per impugnare l’originaria classificazione, anche quando il vincolo urbanistico sia successivamente decaduto.
- Dopo la decadenza di un vincolo preordinato all’esproprio, la nuova classificazione urbanistica dell’area rientra nella discrezionalità pianificatoria dell’amministrazione e può essere sindacata dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o carenza di motivazione.
- La riclassificazione urbanistica può legittimamente considerare le destinazioni d’uso legittime dell’edificio, il contesto urbano circostante e l’esigenza di preservare gli equilibri dimensionali degli standard urbanistici.
- Il mutamento di destinazione d’uso assentito per una parte di un edificio mediante titolo edilizio non determina, di per sé, una modifica della destinazione urbanistica dell’area stabilita dallo strumento urbanistico generale.
- Il procedimento semplificato di variante urbanistica non è utilizzabile quando la variante incide, anche in misura limitata, sulle dotazioni di spazi pubblici o sugli standard urbanistici; in tal caso deve essere seguito il procedimento ordinario previsto dalla legislazione regionale.
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