Ordinanza n. 2563/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva rigettato la domanda cautelare contro un'informazione antimafia interdittiva prefettizia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni prefettizie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa individuale ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR che aveva negato la sospensione dell'informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria. Il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi sostanziali relativi alla legittimità dell'interdittiva, poiché ha rilevato un vizio processuale concernente lo ius postulandi: l'atto di appello era stato sottoscritto, notificato e depositato da un avvocato non abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Nel modulo di deposito il difensore aveva erroneamente indicato di essere cassazionista, ma tale dichiarazione non gli attribuiva la necessaria abilitazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l'appello per difetto di ius postulandi, ritenendo che, ai sensi dell'art. 22, comma 2, c.p.a., nei giudizi davanti al Consiglio di Stato sia obbligatorio il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Secondo il Collegio, l'avvocato non cassazionista non può compiere alcuna attività processuale davanti al Consiglio di Stato, neppure se affiancato da un avvocato cassazionista; nel caso concreto, il medesimo difensore aveva sottoscritto l'appello e aveva personalmente provveduto alla notificazione e al deposito. L'ordinanza non ha quindi valutato il fumus boni iuris né il periculum in mora relativi all'interdittiva antimafia. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in ragione della difesa di mero stile dell'Avvocatura dello Stato. Il provvedimento è stato trasmesso al COA di Reggio Calabria e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria per le valutazioni di competenza sull'esercizio del patrocinio senza la prescritta abilitazione, anche sotto i profili deontologico e dell'esercizio abusivo della professione.
Norme richiamate
per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori
L'abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori è requisito necessario per compiere attività processuale davanti al Consiglio di Stato; la sua mancanza determina il difetto di ius postulandi e l'inammissibilità dell'impugnazione.
Richiamato quale disposizione che disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori costituisce requisito necessario dello ius postulandi; l'atto di appello sottoscritto da un avvocato non cassazionista è inammissibile per difetto di ius postulandi.
- L'avvocato non abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori non può compiere alcuna attività processuale davanti al Consiglio di Stato, neppure se affiancato da un avvocato cassazionista.
- La notificazione e il deposito dell'appello compiuti personalmente da un difensore non cassazionista confermano il difetto di ius postulandi e conducono alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
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