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Sentenza

Sentenza del 09/05/2019 n. 12329 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso dell'ILOR e dell'addizionale versate sulle royalties percepite nel 1985 e nel 1986, sostenendo che tali redditi non fossero imponibili in Italia. L'Ufficio ha dedotto la violazione del D.P.R. n. 897 del 1980, artt. 31 e 43, e del D.P.R. n. 599 del 1973, art. 1, comma 2, lett. c), sostenendo che l'esclusione dall'ILOR operasse solo per i redditi concretamente assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia. Poiché la Convenzione Italia-Regno Unito contro la doppia imposizione aveva escluso la ritenuta italiana, secondo l'Ufficio le royalties sarebbero state imponibili ai fini ILOR.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ufficio e confermato, nella sostanza, il diritto della società al rimborso. Ha ritenuto che l'applicazione della Convenzione contro la doppia imposizione, con tassazione delle royalties nello Stato di residenza della società, non potesse determinare la successiva applicazione dell'ILOR in Italia. Una diversa soluzione avrebbe creato una discriminazione ai danni del soggetto non residente, il quale avrebbe subito un'imposizione complessiva più gravosa rispetto a un residente italiano. La Corte ha tuttavia rilevato che la questione della possibile decadenza dal termine per chiedere il rimborso non poteva essere valutata, per insufficienza degli elementi disponibili. Non sono state liquidate spese, poiché la società non si era costituita.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 599 del 1973, art. 1, comma 2, lett. c)

    Sono esclusi dall'ILOR i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

    La norma non può essere applicata in modo meramente formale per assoggettare all'ILOR un non residente le cui royalties, in forza della Convenzione, sono tassate nello Stato di residenza. Il mancato prelievo italiano non implica assenza di imposizione sui redditi, poiché la tassazione avviene nello Stato convenzionalmente competente.

  • D.P.R. n. 897 del 1980, artt. 31 e 43

    Sono state richiamate dall'Ufficio a sostegno della tesi secondo cui le royalties avrebbero dovuto essere assoggettate a imposizione italiana; la Corte ha però respinto l'interpretazione proposta.

  • Convenzione contro la doppia imposizione Italia-Regno Unito del 4 luglio 1960, ratificata con legge n. 1378 del 1962, come modificata dal Protocollo di Londra del 28 aprile 1969, ratificato con legge n. 194 del 1973

    La Convenzione attribuisce la potestà impositiva sui redditi interessati allo Stato di residenza e impedisce che, dopo la tassazione nello Stato estero, l'Italia applichi un'ulteriore imposta che non graverebbe su un soggetto residente.

  • Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, art. 6, e principio comunitario di non discriminazione

    Una discriminazione consiste nell'applicazione di norme diverse a situazioni analoghe ovvero nell'applicazione della stessa norma a situazioni diverse.

    Il principio di non discriminazione, applicabile anche alle società, vieta di riservare ai soggetti residenti in un altro Stato membro un trattamento fiscale complessivamente più gravoso rispetto a quello dei residenti nazionali che si trovino in situazione analoga.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata la disposizione processuale invocata dall'Ufficio per denunciare violazione o falsa applicazione delle norme tributarie; il motivo è stato ritenuto infondato.

Massime di principio

  • Quando una convenzione contro la doppia imposizione attribuisce allo Stato estero di residenza il potere di tassare un reddito, il mancato prelievo alla fonte in Italia non consente automaticamente di applicare un'imposta ulteriore italiana.
  • Le norme interne che collegano l'esclusione da un'imposta alla presenza di una ritenuta alla fonte devono essere interpretate tenendo conto della tassazione convenzionale effettivamente assolta all'estero e della finalità di evitare doppie imposizioni.
  • Un soggetto non residente non può essere assoggettato a un trattamento fiscale complessivamente peggiore di quello riservato a un residente in situazione analoga, se ciò deriva dall'esercizio di una libertà riconosciuta dall'ordinamento europeo.
  • Per ottenere il rimborso di imposte ritenute non dovute occorre verificare anche il rispetto dei termini di decadenza: il diritto sostanziale al rimborso può non essere esaminato se la domanda è tardiva.
  • La soluzione dipende dalla specifica convenzione applicabile ratione temporis e dalla sua interpretazione; convenzioni stipulate con Stati diversi possono condurre a risultati differenti.

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