Cassazione Penale, Ordinanza n. 33939/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la decisione di merito che lo aveva ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Dalla motivazione riportata emerge che i motivi di ricorso erano formulati in termini di marcata genericità e non si confrontavano in modo effettivo con la sentenza impugnata. La Corte rileva che le doglianze difensive erano già state esaminate e respinte dai giudici di merito con argomentazioni giuridicamente corrette, puntuali rispetto alle censure e coerenti con le risultanze acquisite, senza manifeste incongruenze logiche nella ricostruzione della sussistenza degli elementi tipici del reato contestato.
Norme richiamate
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a censure generiche e non sviluppi un effettivo confronto critico con la motivazione della decisione impugnata.
- La Corte di cassazione non interviene quando la decisione di merito abbia già esaminato e disatteso le doglianze con motivazione giuridicamente corretta, puntuale e coerente con le emergenze probatorie, priva di manifeste illogicità.
- Ai fini del controllo di legittimità sulla responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale, rileva la verifica della tenuta logica e giuridica della motivazione di merito sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, non la mera riproposizione di contestazioni difensive non specifiche.
- L'inammissibilità del ricorso determina le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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