Sentenza n. 2042/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 264/2024 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Como – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto alle ricorrenti il beneficio della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 264/2024 del Tribunale di Como – Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 6 novembre 2024 e passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero ad accreditare, tramite carta elettronica, euro 500,00 per ciascuna annualità riconosciuta: euro 2.500,00 complessivi per la prima ricorrente, relativamente alle annualità dal 2018/2019 al 2022/2023, ed euro 3.000,00 per la seconda, relativamente alle annualità dal 2018/2019 al 2023/2024. Le ricorrenti hanno dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e chiesto l'esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché, dopo la notificazione della sentenza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che la pretesa delle ricorrenti era comprovata dalla sentenza passata in giudicato e dalla documentazione depositata, mentre l'amministrazione non aveva allegato alcun adempimento. Il ricorso è stato quindi accolto. Il Ministero è stato ordinato di accreditare entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza gli importi riconosciuti, detratti eventuali pagamenti già effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che questi eserciti le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e provveda entro i successivi 60 giorni. Al commissario non è stato riconosciuto alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base processuale del ricorso per ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato, ordinare l'esecuzione e nominare, ove necessario, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso di ottemperanza relativo a obblighi di pagamento della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza a una sentenza di condanna della pubblica amministrazione è procedibile, per gli obblighi di pagamento, dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
- Quando una sentenza passata in giudicato ha riconosciuto somme determinate o determinabili a carico di una pubblica amministrazione e questa non dimostra di aver adempiuto, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine stabilito, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore e fissando il termine per l'esecuzione commissariale.
- Le funzioni di commissario ad acta affidate a un dipendente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica non comportano il riconoscimento di un compenso ulteriore quando rientrano nei suoi compiti istituzionali.
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