Sentenza del 24/08/2026 n. 31782 - Corte di Cassazione
Penale tributario - Dichiarazione fraudolenta - Dolo specifico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A.A. era stato condannato per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000), in relazione a una fattura del 30 novembre 2017 di 70.000 euro, oltre IVA, emessa da Oriente Lavoro. Il Tribunale gli aveva inflitto un anno e sei mesi di reclusione e pene accessorie; la Corte d’appello aveva riconosciuto le attenuanti generiche, ridotto la pena a un anno e confermato le altre statuizioni. Con il ricorso A.A. ha contestato, in sintesi, l’accertamento dell’inesistenza della prestazione e la prova del dolo, sostenendo che non fosse stato considerato il contesto di somministrazione di manodopera e che le condotte successive — adesione all’accertamento fiscale e pagamenti parziali del debito — fossero incompatibili con il fine di evasione. Ha inoltre contestato il rigetto della richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto, richiamando il piano di rateizzazione e i pagamenti effettuati.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo: la Corte d’appello aveva motivato adeguatamente l’inesistenza oggettiva dell’operazione, valorizzando, tra l’altro, la descrizione indeterminata della fattura, l’esistenza di due esemplari difformi, l’assenza di riscontri esterni e di pagamento tracciato, l’inconsistenza dell’emittente e la mancanza di personale di Oriente Lavoro nel periodo fatturato. Ha accolto il secondo motivo: l’annotazione e l’uso della fattura in dichiarazione, pur rilevanti per la condotta materiale, non dimostrano automaticamente il dolo specifico di evasione; il giudice d’appello aveva sovrapposto la consapevolezza della falsità della prestazione al fine di evadere e non aveva adeguatamente valutato adesione all’accertamento e pagamenti parziali. Il terzo motivo, sulla particolare tenuità del fatto, è stato dichiarato assorbito; nel nuovo esame, se riterrà sussistente il dolo, la Corte d’appello dovrà valutare anche il debito residuo in corso di estinzione rateale. La sentenza è stata annullata con rinvio a un’altra Sezione della Corte d’appello di Milano per nuovo giudizio; non è stata pronunciata un’assoluzione definitiva.
Norme richiamate
Art. 2 D.Lgs. 9 marzo 2000, n. 74
Per quel che rileva in questa sede, deve osservarsi che la norma richiede che il soggetto attivo ponga in essere la condotta con il "fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto".
La dichiarazione fraudolenta richiede il dolo specifico di evasione, da accertare autonomamente e con riferimento al momento della presentazione della dichiarazione. L’uso della fattura e la consapevolezza della sua inesistenza non provano, da soli, la finalità di evasione.
Art. 1, lett. d), D.Lgs. 9 marzo 2000, n. 74
Ai sensi dell'art. 1, lett. d), D.Lgs. n. 74 del 2000 il "fine di evadere le imposte" si intende comprensivo "anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta".
Il fine specifico richiesto comprende non solo l’evasione dell’imposta dovuta, ma anche il conseguimento di un rimborso indebito o il riconoscimento di un credito d’imposta inesistente.
Art. 13, comma 3-ter, D.Lgs. 9 marzo 2000, n. 74
La Corte territoriale, ove ritenga sussistente l'elemento soggettivo del reato dovrà compiere una rinnovata valutazione della richiesta di applicazione della causa di non punibilità tenendo conto che, come correttamente prospettato dal ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 3-ter, D.Lgs. n. 74 del 2000, può rilevare non solo l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria, ma anche "l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione".
Nel valutare la particolare tenuità del fatto, il giudice deve considerare anche il debito tributario residuo quando il contribuente lo sta estinguendo mediante rateizzazione; non è necessario limitarsi a verificare se il pagamento sia già stato completato integralmente.
In tema di reati tributari, tra le condotte susseguenti al reato suscettibili di valutazione ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-ter cod. pen., come novellato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, rientra l'integrale o parziale adempimento del debito tributario, anche attraverso un piano rateale concordato con il fisco e l'adesione a provvedimenti relativi "alla rottamazione" delle cartelle esattoriali.
Ai fini della causa di non punibilità per particolare tenuità, le condotte successive al reato possono includere l’adempimento integrale o parziale del debito fiscale, anche tramite rateizzazione concordata o provvedimenti di rottamazione. La valutazione resta affidata al giudice e, in questo caso, era assorbita dal rinvio disposto sulla prova del dolo.
Massime di principio
- Nei reati di dichiarazione fraudolenta, la prova dell’inesistenza della fattura non basta, da sola, a dimostrare il fine specifico di evasione: elemento oggettivo e dolo specifico vanno accertati separatamente.
- L’annotazione contabile e l’utilizzo dichiarativo della fattura sono condotte tipiche del reato, ma non costituiscono automaticamente prova dell’intenzione di evadere. Il dolo va valutato al momento della presentazione della dichiarazione e sulla base dell’insieme delle circostanze.
- Le condotte successive possono avere valore probatorio: il mancato pagamento può concorrere a dimostrare il fine di evasione, mentre adesione all’accertamento e pagamenti parziali possono essere elementi di segno contrario che il giudice deve esaminare e motivare.
- Per la particolare tenuità in materia tributaria, il pagamento parziale e la rateizzazione non sono irrilevanti: il giudice può valutare anche l’ammontare residuo e il percorso di estinzione del debito, senza esigere in via automatica il previo pagamento integrale.
- La decisione non esclude la responsabilità per l’uso della fattura ritenuta oggettivamente inesistente: dispone un nuovo giudizio perché siano rivalutati il dolo specifico e, se il dolo viene ritenuto provato, la richiesta di non punibilità per particolare tenuità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 set 2026Sentenza del 16/09/2026 n. 25437 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 16 set 2026Sentenza del 16/09/2026 n. 25377 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 set 2026Sentenza del 22/09/2026 n. 25749 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza del 25/09/2026 n. 26161 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 set 2026Sentenza del 26/09/2026 n. 26260 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 27 set 2026Sentenza del 27/09/2026 n. 26278 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →