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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06509/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società, non residente, aveva presentato istanza di rimborso IVA per l'anno 2013, sostenendo di averne diritto ai sensi degli artt. 38-bis e 30, comma 3, lett. e), d.P.R. 633/1972, in quanto aveva nominato un rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell'art. 17, comma 2, d.P.R. 633/1972. La contribuente deduceva che la propria attività, su richiesta dei clienti, consisteva nella prenotazione di singoli servizi, prevalentemente noleggio auto, e non nell'organizzazione di pacchetti turistici; lamentava quindi che la CTR avesse errato nel qualificare la fattispecie come rientrante nel regime speciale IVA delle agenzie di viaggio ex art. 74-ter d.P.R. 633/1972. Con il primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 74-ter d.P.R. 633/1972 per avere la CTR preteso, come unico modo corretto di applicazione della norma, una contabilità separata tra pacchetti e singole prestazioni, senza valorizzare la documentazione prodotta. Con il secondo motivo denunciava error in procedendo e violazione degli artt. 116, comma 1, e 112 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avesse omesso di esaminare e valutare la copiosa prova documentale offerta per dimostrare la vendita di singoli servizi e non di pacchetti turistici. Il terzo motivo è menzionato solo come esistente, ma non risulta sviluppato nel testo trascritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione della contribuente come agenzia di viaggi/tour operator assoggettata al regime speciale IVA di cui all'art. 74-ter d.P.R. 633/1972, regime che esclude la detrazione e il rimborso dell'IVA relativa ai beni e servizi acquistati presso terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori. Ha inoltre affermato che l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso gravava sulla contribuente, la quale non aveva dimostrato, secondo l'apprezzamento di merito, di svolgere distinte attività di intermediazione o vendita di singoli servizi svincolate dall'organizzazione di pacchetti turistici. La censura sulla valutazione delle prove è stata ritenuta inammissibilmente diretta a una rivisitazione del merito; nessuna violazione dell'art. 112 c.p.c. è stata ravvisata e la doglianza ex art. 116 c.p.c. non è stata accolta nei termini richiesti dal giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38-bis d.P.R. 633/1972

    richiamato dalla contribuente come base del rimborso IVA richiesto

  • art. 30, comma 3, lett. e), d.P.R. 633/1972

    richiamato dalla contribuente come base normativa del diritto al rimborso

  • art. 17, comma 2, d.P.R. 633/1972

    norma richiamata per la nomina del rappresentante fiscale nello Stato

  • art. 74-ter d.P.R. 633/1972

    disciplina speciale IVA delle agenzie di viaggio e turismo; per le operazioni di organizzazione di pacchetti turistici prevede il regime base da base e comporta non detraibilità e non rimborsabilità dell'IVA relativa ai costi sostenuti per servizi resi da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori

  • art. 26, sesta Direttiva IVA 77/388/CEE

    fonte unionale del regime speciale delle agenzie di viaggio, richiamata come antecedente dell'attuale disciplina

  • art. 306 Direttiva 2006/112/CE

    disposizione unionale che recepisce il regime speciale per le agenzie di viaggio

  • art. 310 Direttiva 2006/112/CE

    prevede che gli importi IVA imputati all'agenzia di viaggi da altri soggetti passivi per operazioni a diretto vantaggio del viaggiatore non siano né detraibili né rimborsabili in alcuno Stato membro

  • art. 55 D.L. 69/2013

    "Alla luce di quanto previsto dall'articolo 310 della direttiva 2006/112/CE ... l'articolo 74-ter, comma 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che l'imposta assolta ... effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile"

    norma interpretativa che chiarisce che il divieto di rimborso dell'IVA si applica anche alle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea

  • art. 116, comma 1, c.p.c.

    la sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice attribuisca alla prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o ne dichiari l'apprezzamento secondo prudente apprezzamento in presenza di prova legale

  • art. 112 c.p.c.

    non è violato quando il giudice di merito decide sulla domanda proposta e disattende il materiale probatorio a sostegno della pretesa

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    parametro del primo motivo, relativo a violazione di legge sostanziale

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    parametro del secondo motivo, per error in procedendo

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per chiarire che la critica alla valutazione delle prove può essere veicolata solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale ancora sindacabile

  • art. 13, comma 1-q

    richiamato solo nel dispositivo finale, ma il testo è tronco e non consente di determinarne compiutamente il contenuto

Massime di principio

  • Nel regime speciale IVA delle agenzie di viaggio, la base imponibile è determinata sul margine e l'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi resi da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori non è detraibile né rimborsabile.
  • Il divieto di detrazione/rimborso dell'IVA nei pacchetti turistici opera anche per le agenzie stabilite fuori dall'Unione europea, in forza della norma interna interpretata conformemente all'art. 310 della direttiva IVA.
  • Chi chiede un rimborso IVA agisce come attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del diritto azionato; non spetta all'Amministrazione dimostrare l'insussistenza del credito.
  • Se il giudice di merito qualifica l'attività come organizzazione di pacchetti turistici e reputa non provata la diversa attività di mera intermediazione o vendita di singoli servizi, la censura di legittimità non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia attribuito alla prova un valore giuridico diverso da quello previsto dalla legge; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia male apprezzato il materiale istruttorio.
  • Non integra violazione dell'art. 112 c.p.c. il fatto che il giudice di appello esamini la domanda di rimborso e respinga la pretesa per carenza di prova o per errata qualificazione del regime fiscale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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