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Ordinanza

Ordinanza n. 2308/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604381

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo, Sez. I, n. 225/2026, di reiezione del ricorso di primo grado relativo a una procedura di gara per accordo quadro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società mandataria di una costituenda ATI ha proposto appello contro la sentenza del TAR Abruzzo che aveva respinto il ricorso relativo alla procedura di gara identificata dai CIG indicati in epigrafe, chiedendo incidentalmente la sospensione dell’efficacia della sentenza. Le questioni dedotte in appello hanno carattere squisitamente tecnico, ma il testo dell’ordinanza non specifica i singoli motivi di censura né gli atti della gara contestati. È stato inoltre prospettato un pregiudizio derivante dalla possibile stipulazione del contratto con le controinteressate e, per la società mandante, gestore uscente per alcuni lotti, dalla necessità di dismettere la propria organizzazione in conseguenza dell’aggiudicazione a terzi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto che le questioni tecniche sollevate dall’appellante necessitino di un adeguato approfondimento nella sede di merito e che la complessità dell’oggetto della controversia impedisca di definire il giudizio già nella fase cautelare. Ha escluso, tuttavia, la sussistenza dei necessari requisiti di gravità e urgenza per sospendere la sentenza impugnata. In particolare, anche nell’ipotesi di stipulazione dell’accordo quadro con le controinteressate, la sua durata significativa, pari a 48 mesi, consentirebbe, in caso di esito favorevole del giudizio di merito e di eventuale aggiudicazione all’ATI appellante, la realizzazione in forma specifica dell’interesse sostanziale azionato. È stato ritenuto non grave e urgente anche il pregiudizio prospettato dalla mandante, gestore uscente per alcuni lotti, connesso alla dismissione della propria organizzazione. L’udienza di merito sarà fissata con separato provvedimento presidenziale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata valutata alla luce dei presupposti cautelari, ritenuti insussistenti per difetto di gravità e urgenza del pregiudizio prospettato.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d’appello, quando le censure presentano carattere eminentemente tecnico e richiedono un approfondimento incompatibile con i tempi e la cognizione sommaria della cautela, il giudice può riservarne l’esame alla sede di merito senza anticipare la decisione sulla fondatezza dell’appello.
  • La stipulazione del contratto non determina di per sé un pregiudizio grave e irreparabile qualora, in ragione della durata significativa del rapporto, l’eventuale accoglimento dell’appello consenta ancora la realizzazione in forma specifica dell’interesse sostanziale del concorrente.
  • Il pregiudizio organizzativo derivante dalla perdita della gestione di una fornitura o dalla necessità di dismettere l’organizzazione del gestore uscente non integra necessariamente il requisito cautelare della gravità e urgenza, se non sono dimostrate conseguenze ulteriori e irreversibili.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaResponsabilità precontrattuale

Testo integrale

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