Cassazione Penale, Sentenza n. 51477/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. Il ricorrente contestava in particolare la condanna per bancarotta documentale: sosteneva che la società fosse cessata il 26/09/2011 (revoca licenza), che quindi non vi fosse obbligo di tenuta successiva delle scritture; che era divenuto amministratore solo il 5/12/2012 e quindi non poteva essere ritenuto responsabile delle scritture anteriori che non gli sarebbero state consegnate; che aveva collaborato con il curatore e che mancava il dolo richiesto per il reato contestato. Denunciava inoltre vizio di motivazione per la sentenza d'appello che non avrebbe risposto adeguatamente alle censure.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato (in parte) e inammissibile (quanto a profili non devoluti in appello). Ha confermato che l'imputato è responsabile di bancarotta fraudolenta documentale per aver tenuto la contabilità in modo da ostacolare la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari dal 1/01/2012, non avendo aggiornato le scritture anteriori alla sua nomina e non avendole tenute correttamente dopo la nomina; ha ritenuto irrilevante che la società fosse sostanzialmente inattiva, perché l'obbligo di tenuta delle scritture permane fino alla cancellazione dal registro delle imprese; ha escluso la necessità di dolo specifico, essendo sufficiente il dolo generico (la consapevolezza che la condotta possa rendere impossibile la ricostruzione). Inoltre ha dichiarato inammissibile la censura relativa al coefficiente soggettivo (mancanza del dolo) perché non dedotta in appello. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
Legge fallimentare - art. 219, ultimo comma
L'art. 219 prevede una circostanza attenuante che in primo grado era stata riconosciuta in misura prevalente rispetto ad aggravanti; la Corte di Cassazione ne rileva l'applicazione in sede di primo grado
Legge fallimentare - art. 216, ultimo comma
L'art. 216 disciplina le pene accessorie in caso di condanna per reati fallimentari; la Corte conferma l'applicazione delle pene accessorie in misura pari a quella della pena principale
Legge fallimentare - art. 33 (relazione del curatore)
La relazione del curatore ex art. 33 viene utilizzata come fonte istruttoria per dimostrare la cessazione dell'attività e per ricostruire gli elementi contabili; tuttavia la relazione non esclude l'obbligo dell'amministratore di verificare e aggiornare le scritture
Codice di procedura penale - art. 606, comma 3
L'art. 606 c.p.p., comma 3, limita i motivi di ricorso per cassazione: questioni non dedotte nei precedenti gradi (qui: appello) non possono essere sollevate in cassazione salvo eccezioni; perciò la censura relativa al dolo, non proposta in appello, è stata dichiarata inammissibile
Locuzione interpretativa della fattispecie di bancarotta documentale
"in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari"
La Corte interpreta questa locuzione come descrittiva della condotta e non come requisito di dolo specifico: è sufficiente il dolo generico (la consapevolezza che la tenuta confusa o incompleta possa rendere difficile o impossibile la ricostruzione)
Massime di principio
- L'amministratore ha l'obbligo di verificare e aggiornare le scritture contabili che gli sono consegnate e risponde anche per omissioni relative a periodi anteriori se le scritture gli sono state effettivamente consegnate
- La sostanziale inattività dell'impresa non esonera dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili: l'obbligo cessa solo con la cancellazione dal registro delle imprese
- La bancarotta fraudolenta documentale può sussistere sia quando la ricostruzione risulti assolutamente impossibile, sia quando sia resa molto difficoltosa e possibile solo con accertamenti particolarmente impegnativi; l'interesse dei creditori alla veridicità delle scritture è comunque leso
- Per la bancarotta documentale è sufficiente il dolo generico: non è necessario dimostrare l'intento specifico di impedire la ricostruzione patrimoniale
- La collaborazione con il curatore o il parziale apporto documentale non garantisce l'esenzione da responsabilità se le scritture consegnate sono frammentarie o non aggiornate e hanno ostacolato la ricostruzione
- In cassazione non sono esaminabili questioni non dedotte in appello: chi impugna deve aver devoluto le questioni al giudice d'appello, altrimenti il motivo sarà inammissibile salvo eccezioni
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