Cassazione Penale, Sentenza n. 36064/2026 del 13/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 21 maggio 2025, divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2025, il Tribunale di Bologna aveva condannato il ricorrente. Il condannato aveva chiesto alla Corte d’appello di Bologna la rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis c.p.p. e, in alternativa, la restituzione nel termine per impugnare, sostenendo di non avere avuto effettiva conoscenza del processo. Con ordinanza del 16 giugno 2026, la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibili entrambe le richieste perché prive di una sufficiente esposizione delle ragioni della mancata conoscenza. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, sviluppati in un’unica argomentazione, deducendo violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 175, comma 2.1, 420-bis, 629-bis, 656, comma 5, 666 e 670 c.p.p., nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione. Ha sostenuto che non fosse possibile pretendere l’indicazione delle ragioni della mancata conoscenza prima di poter accedere agli atti del processo di cognizione; che la Corte d’appello avrebbe dovuto acquisire d’ufficio il fascicolo, come richiesto dalla difesa il 23 aprile 2026, e consentire l’esposizione delle ragioni mediante memoria, anche ai sensi dell’art. 666, comma 3, c.p.p.; che la richiesta di rescissione e quella di restituzione nel termine non soggiacciono ai requisiti propri dell’impugnazione di una sentenza. La difesa contestava inoltre che le produzioni successive fossero mere giustificazioni tardive della richiesta originaria. Nel procedimento davanti alla Corte d’appello si era tenuta una prima udienza camerale fissata per il 25 maggio 2026, che il ricorrente indicava come nulla per omessa citazione del condannato; la difesa riferiva di avere depositato una memoria il 9 giugno 2026.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati i motivi. Ha precisato che l’incidente di esecuzione e la rescissione del giudicato o la restituzione nel termine sono istituti distinti per finalità e disciplina, sicché non erano pertinenti le norme invocate sul procedimento esecutivo. Per la rescissione del giudicato grava sul richiedente un onere di allegazione: occorre indicare circostanze concrete, suscettibili di verifica, idonee a rendere credibile la mancata conoscenza incolpevole del processo; la mera affermazione di non averne avuto conoscenza è generica e autoreferenziale, non attiva un dovere istruttorio del giudice e rende la richiesta inammissibile. La Corte ha inoltre escluso che il difensore fosse impossibilitato ad acquisire gli atti del processo definito, richiamando la possibilità prevista dall’art. 116 c.p.p. di ottenere copie per chiunque vi abbia interesse, compresi il condannato e il difensore munito di procura speciale. Anche per la restituzione nel termine l’istante deve allegare le ragioni che gli hanno impedito di conoscere il provvedimento; in mancanza, non sorge l’obbligo del giudice di svolgere verifiche sulla conoscenza effettiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella causa d’inammissibilità.
Norme richiamate
Con la successiva sentenza “Lovric” (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931-02), le Sezioni unite, nell’argomentare le differenze tra l’incidente di esecuzione e la rescissione del giudicato, hanno rimarcato la sussistenza, a carico di chi proponga una richiesta di rescissione del giudicato, di un «onere di allegazione» (punto 6 del “Considerato in diritto”) che, se assolto, è suscettibile di fare ottenere la rimozione del giudicato e la retrocessione del procedimento alla fase di primo grado, con la “reviviscenza” della facoltà difensive.
La richiesta di rescissione del giudicato è soggetta a un onere di allegazione: il richiedente deve esporre elementi concreti che rendano credibile la mancata conoscenza incolpevole del processo; una mera asserzione generica non è sufficiente.
In tema di restituzione nel termine, grava quindi sull’istante un onere di allegazione, ma non di prova, in ordine alle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento, a fronte del quale il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., a verificare che l’interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, disponendo la restituzione nel termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza; viceversa, nel caso in cui l’interessato ometta di indicare le ragioni che gli abbiano impedito di acquisire tale conoscenza, non sorge l’obbligo di verifica da parte dell’autorità giudiziaria della conoscenza effettiva, e la richiesta non può trovare accoglimento
Per ottenere la restituzione nel termine l’istante deve allegare le ragioni della mancata conoscenza, senza essere tenuto a provarle. Solo a fronte di tale allegazione il giudice deve verificare la conoscenza effettiva; se le ragioni non sono indicate, tale obbligo non sorge e la richiesta non può essere accolta.
Non risulta avere fondamento la tesi del difensore del ricorrente secondo cui egli, non avendo esercitato il proprio ministero nel processo di cognizione, non avrebbe potuto avere accesso agli atti di tale processo, atteso che, come è stato evidenziato dalla Corte d’appello di Bologna, l’art. 116 cod. proc. pen. (erroneamente indicato come art. 117 cod. proc. pen.) espressamente prevede la possibilità, anche dopo la definizione del procedimento, di ottenere il rilascio di copie degli atti di esso da parte di «chiunque vi abbia interesse», soggetti tra i quali è evidentemente compreso sia il condannato sia il suo difensore munito di procura speciale per la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato che si è formato all’esito dello stesso procedimento.
Anche dopo la definizione del procedimento, il condannato e il difensore munito di procura speciale per la richiesta di rescissione possono ottenere copie degli atti in quanto soggetti interessati; l’asserita estraneità del difensore al giudizio di cognizione non esclude quindi la possibilità di accesso.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando siano ravvisabili profili di colpa nella causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nella richiesta di rescissione del giudicato, il condannato deve allegare circostanze di fatto concrete e verificabili che rendano credibile la mancata conoscenza incolpevole del processo. Non è sufficiente una dichiarazione generica e autoreferenziale; in assenza di allegazioni idonee, la richiesta è inammissibile e non sorge un dovere del giudice di svolgere un’attività istruttoria meramente esplorativa.
- La possibilità di acquisire gli atti del processo di cognizione dopo la sua definizione è prevista dall’art. 116 c.p.p. per chiunque vi abbia interesse; tra gli interessati rientrano il condannato e il difensore munito di procura speciale per la richiesta di rescissione del giudicato.
- Per la restituzione nel termine, l’istante ha un onere di allegazione, ma non di prova, delle ragioni che gli hanno impedito di conoscere il provvedimento. Solo se tali ragioni sono indicate il giudice deve verificare l’effettiva conoscenza; se l’istante omette di allegarle, tale verifica non è dovuta e la richiesta non può essere accolta.
- L’incidente di esecuzione, la rescissione del giudicato e la restituzione nel termine sono istituti distinti per finalità e disciplina; le regole proprie dell’incidente di esecuzione non si applicano automaticamente agli altri rimedi.
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