Cassazione Penale, Sentenza n. 117/2023 del 05/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, da parte del pubblico ministero, dell\'ordinanza del Tribunale della Libertà di Napoli del 05/08/2022 che aveva revocato la custodia cautelare in carcere a carico di SPECCHIO per concorso in tentativi di furto pluriaggravato (con uso di materiale esplosivo in uno dei casi) e per il furto dell\'autovettura utilizzata per commettere i reati; il PM deduceva vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del tribunale del riesame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività e per modalità di presentazione non previste dalla legge. L\'ordinanza era stata comunicata al PM il 6/08/2022; il ricorso è stato depositato presso la segreteria del PM il 16/08/2022 e inviato direttamente alla Corte di Cassazione il 24/08/2022 (pervenuto il 30/08/2022), oltre il termine di dieci giorni previsto dall\'art. 311 c.p.p., e non è stato depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento. Modalità come l\'anticipazione via fax o l\'invio diretto non sanano l\'irregolarità. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza entrare nel merito delle censure.
Norme richiamate
Stabilisce il termine di dieci giorni per l\'impugnazione dell\'ordinanza del tribunale del riesame a partire dalla comunicazione o dall\'avviso di deposito; il rispetto del termine è perentorio e la violazione comporta inammissibilità.
art. 309 cod. proc. pen., comma 7
Richiamato in combinato disposto con l\'art. 311 per definire termini e modalità dell\'impugnazione davanti al tribunale del riesame; il rinvio conferma che l\'impugnazione deve essere proposta nei luoghi e nei termini previsti.
art. 582 cod. proc. pen., comma 2
Consente alle parti private e ai difensori di depositare l\'impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o giudice di pace del luogo in cui si trovano; la norma non agevola il pubblico ministero, perciò non può sanare l\'irregolare deposito dell\'impugnazione da parte del PM.
art. 582 cod. proc. pen., comma 1
Richiamata in giurisprudenza per evidenziare che il pubblico ministero deve osservare le regole ordinarie di deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento; il mancato rispetto comporta inammissibilità.
Massime di principio
- I termini processuali per le impugnative (in particolare il termine di 10 giorni previsto dall\'art. 311 c.p.p.) sono perentori: il superamento del termine determina inammissibilità automatica dell\'atto.
- Le modalità di deposito previste dalla legge devono essere rispettate: il pubblico ministero non può depositare l\'impugnazione nella propria segreteria né inviarla direttamente al giudice d\'appello o alla Corte, salvo quanto espressamente previsto per le parti private/avvocati.
- L\'anticipazione dell\'invio mediante mezzi non previsti (es. telefax) o la spedizione tardiva non sanano la tardività o l\'errata modalità di iscrizione dell\'atto.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi formali o temporali, il merito delle censure non viene esaminato: è quindi essenziale curare forma, termini e luogo di deposito per preservare la possibilità di ottenere l\'esame della questione sostanziale.
- In casi simili, prima di proporre impugnazioni il PM (e i difensori) devono verificare con precisione la data di comunicazione o di deposito dell\'atto e utilizzare la cancelleria competente o le modalità espressamente consentite dalla legge, conservando idonea prova dell\'avvenuto deposito.
Testo integrale
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