Cassazione Civile, Ordinanza n. 01495/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasceva da un giudizio di divisione in cui il Tribunale aveva dichiarato esecutivo il progetto di divisione con ordinanza ai sensi dell'art. 789 c.p.c.; contro tale provvedimento era stato proposto appello, dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Salerno sul presupposto che le contestazioni formulate dal dante causa dell'attuale ricorrente non fossero ostative alla definizione della divisione con ordinanza. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con un unico motivo, sostenendo che il provvedimento del Tribunale non fosse appellabile perché adottato in assenza del presupposto di legge: in udienza di discussione del progetto di divisione era stata in realtà sollevata una contestazione attinente alla propria pretesa di non essere obbligato a restituire somme alla massa, contestazione che incideva sulla determinazione dei conguagli e dunque sulla ripartizione prefigurata nel progetto. I controricorrenti hanno replicato che la contestazione riguardava solo il conguaglio e non la divisione, quindi non avrebbe impedito l'approvazione del progetto con ordinanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la contestazione sollevata in sede di udienza di discussione, anche se limitata alla misura del conguaglio, era comunque una contestazione attinente al progetto di divisione e ne impediva l'approvazione con ordinanza. Ha censurato la Corte d'appello per avere valorizzato il fatto che la parte non si opponesse "per il resto" all'approvazione, osservando che ciò non toglieva rilevanza alla contestazione sui conguagli. Richiamando precedenti conformi, la Corte ha ribadito che solo l'assenza del difensore costituito può equivalere a rinuncia implicita a contestare il progetto, mentre la presenza di qualunque contestazione pertinente paralizza il potere del giudice di dichiararne l'esecutività. Conseguentemente, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La presenza di una contestazione attinente al progetto di divisione impedisce la definizione del giudizio divisorio con ordinanza e richiede la pronuncia della sentenza; l'ordinanza di esecutività è invece consentita solo in assenza di contestazioni rilevanti.
Massime di principio
- Nel procedimento di divisione, ogni contestazione proposta in sede di udienza di discussione e attinente al progetto impedisce l'approvazione del progetto stesso con ordinanza e impone la decisione con sentenza.
- Non è decisiva la qualificazione formale della contestazione come rivolta solo ai conguagli: se i conguagli incidono sulla ripartizione divisoria prefigurata nel progetto, la contestazione è sostanzialmente diretta contro il progetto di divisione.
- L'assenza del difensore costituito può essere letta come implicita rinuncia a sollevare contestazioni; al contrario, la presenza di una contestazione anche parziale ma pertinente al progetto esclude il potere del giudice di dichiararne l'esecutività.
- Nel giudizio divisorio la sede fisiologica per proporre contestazioni è l'udienza di discussione del progetto; non può pertanto rimproverarsi alla parte di non avere sollevato prima la questione.
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