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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20618/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile, de plano, il ricorso personale proposto dal condannato. Conseguentemente lo condanna al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il giudice di sorveglianza aveva emesso diciotto provvedimenti, tra cui quello impugnato, all'esito di reclami proposti ai sensi dell'art. 35-bis ord. pen. L'interessato ha proposto personalmente impugnazione, qualificata dal Tribunale di sorveglianza come ricorso per cassazione e trasmessa alla Corte. Il motivo decisivo esaminato dalla Corte non attiene al merito dei reclami, ma alla ritualità dell'atto: dopo la legge n. 103 del 2017 l'imputato, e dunque anche il condannato, non può proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendo l'atto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale. La Corte rileva quindi l'inammissibilità del ricorso perché privo della necessaria sottoscrizione tecnica.

Norme richiamate

  • art. 35-bis ord. pen.

    Norma richiamata come base dei reclami avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza.

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    È richiamato per affermare che il ricorso per cassazione dell'imputato/condannato non può essere proposto personalmente ma deve essere sottoscritto da difensore abilitato.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Prevede, secondo la Corte, la necessaria sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale, a pena di inammissibilità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso, nel caso di specie perché proposto in violazione delle forme richieste dalla legge.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    La riforma è indicata come fonte della preclusione alla proposizione personale del ricorso per cassazione da parte dell'imputato/condannato.

Massime di principio

  • Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, l'imputato e il condannato non possono proporre personalmente ricorso per cassazione: l'atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione tecnica richiesta per il ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile de plano.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo ipotesi di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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