Cassazione Penale, Ordinanza n. 20618/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile, de plano, il ricorso personale proposto dal condannato. Conseguentemente lo condanna al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il giudice di sorveglianza aveva emesso diciotto provvedimenti, tra cui quello impugnato, all'esito di reclami proposti ai sensi dell'art. 35-bis ord. pen. L'interessato ha proposto personalmente impugnazione, qualificata dal Tribunale di sorveglianza come ricorso per cassazione e trasmessa alla Corte. Il motivo decisivo esaminato dalla Corte non attiene al merito dei reclami, ma alla ritualità dell'atto: dopo la legge n. 103 del 2017 l'imputato, e dunque anche il condannato, non può proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendo l'atto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale. La Corte rileva quindi l'inammissibilità del ricorso perché privo della necessaria sottoscrizione tecnica.
Norme richiamate
Norma richiamata come base dei reclami avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza.
È richiamato per affermare che il ricorso per cassazione dell'imputato/condannato non può essere proposto personalmente ma deve essere sottoscritto da difensore abilitato.
Prevede, secondo la Corte, la necessaria sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale, a pena di inammissibilità.
Consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso, nel caso di specie perché proposto in violazione delle forme richieste dalla legge.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
La riforma è indicata come fonte della preclusione alla proposizione personale del ricorso per cassazione da parte dell'imputato/condannato.
Massime di principio
- Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, l'imputato e il condannato non possono proporre personalmente ricorso per cassazione: l'atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione tecnica richiesta per il ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile de plano.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo ipotesi di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20516/2026 del 04/06/2026
- ordinanza_penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20519/2026 del 04/06/2026
- ordinanza_penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20520/2026 del 04/06/2026
- ordinanza_penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20521/2026 del 04/06/2026
- ordinanza_penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20529/2026 del 04/06/2026
- ordinanza_penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20532/2026 del 04/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →