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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34765/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva ammesso Giuseppe Eligiato al regime di semilibertà. Il Procuratore generale deduce violazione di legge in relazione agli artt. 71-ter, 50 e 4-bis della legge n. 354/1975 perché, a suo avviso, mancavano gli elementi necessari a ritenere sussistenti le condizioni per un graduale reinserimento sociale: criticità nella revisione critica del fatto da parte del detenuto e pareri negativi espressi dalla DDA e dalla PNA; quindi si lamenta carenza e contraddittorietà della motivazione del Tribunale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato i principi applicativi dell'art. 50, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario): per la semilibertà sono richieste due indagini distinte, sul trattamento e sulle condizioni per il reinserimento graduale, comprensive della revisione critica del passato e del ravvedimento. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse valutato correttamente gli elementi positivi (espiazione della pena superiore al minimo richiesto, buona condotta inframuraria, permessi senza criticità, offerte lavorative, risorse familiari modeste ma presenti, elementi di resipiscenza e disponibilità a percorsi di giustizia riparativa) e avesse adeguatamente considerato e motivato il non vincolo dei pareri di DDA/PNA, verificandone i contenuti fattuali e l'assenza di elementi di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. Pertanto la concessione della semilibertà è stata confermata e il ricorso del Procuratore generale è respinto; non sono state addebitate spese essendo parte pubblica ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    "l'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società"

    La Corte richiama che per la semilibertà occorrono due accertamenti distinti: i risultati del trattamento individualizzato e l'esistenza di condizioni che garantiscano il graduale reinserimento (presa di coscienza, revisione critica, ravvedimento).

  • art. 4-bis, legge n. 354/1975

    Riferimento alla tipologia di detenuto indicata (seconda fascia) per reati particolarmente gravi e al rischio connesso a condanne per reati di stampo mafioso; la presenza di reati in 4-bis non impedisce automaticamente benefici, occorre valutare la situazione attuale e il rischio di collegamenti.

  • art. 71-ter ord. pen. (richiamato nel ricorso)

    Norma richiamata dal ricorrente nella censura, ma la Corte non ha accolto la doglianza: l'applicazione di regole sul trattamento e sui benefici deve avvenire con motivazione che consideri sia elementi favorevoli sia negativi.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamato nel dispositivo per sottolineare che non risultava alcuna condanna specifica per associazione mafiosa o per l'aggravante del metodo mafioso; la Corte rileva che l'assenza di condanne per 416-bis influisce sulla valutazione dei collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

Massime di principio

  • Per concedere la semilibertà il giudice deve svolgere due valutazioni distinte: i progressi nel trattamento individualizzato e le condizioni oggettive per un graduale reinserimento (resa di consapevolezza, revisione critica, ravvedimento).
  • I pareri della DDA o della Procura nazionale antimafia non vincolano il giudice: devono essere valutati e verificati concretamente nei loro dati fattuali e nella rilevanza dell'eventuale persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
  • La presenza di condanne per reati gravi o collegamenti passati a clan (anche se avvenuti come "sicario esterno") non esclude automaticamente i benefici; rileva l'attualità dei collegamenti e la concreta prognosi di rischio di recidiva o di ripristino dei contatti.
  • Elementi come lunga espiazione della pena, buona condotta carceraria, permessi già fruiti senza criticità, offerta di lavoro esterno, supporto familiare e manifestazioni di resipiscenza e disponibilità a percorsi di riparazione pesano significativamente a favore del beneficio.
  • La motivazione del giudice deve confrontare esplicitamente gli elementi negativi segnalati e spiegare perché non impediscono il beneficio: le censure in Cassazione che si limitano a dissenso sulla valutazione dei fatti sono difficilmente accolte se la motivazione è congrua.
  • Il ricorso del pubblico ministero in Cassazione richiede l'indicazione di errori di diritto o di gravi vizi di motivazione; la mera diversa valutazione dei fatti non è sufficiente a far annullare un provvedimento ben motivato.

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