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Sentenza

Sentenza n. 7677/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 00230/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202302125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, n. 230 del 30 gennaio 2023, che aveva riconosciuto la retrocessione dei terreni espropriati, declinato la giurisdizione sulla domanda d’indennità e respinto la domanda risarcitoria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario di alcuni fondi espropriati per l’attuazione del P.I.P. di via Sant’Antonio Abate aveva chiesto in primo grado l’accertamento del diritto alla retrocessione, il pagamento dell’indennità e il risarcimento del danno. Il Comune ha appellato deducendo: (A) difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sul presupposto che si trattasse di retrocessione totale; (B) inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti comunali successivi che avrebbero confermato la necessità di conservare i terreni per completare il P.I.P., tra cui la delibera di Giunta n. 7 del 27 gennaio 2021, e carenza d’interesse; (C) erronea ricostruzione dei fatti e violazione della disciplina della retrocessione, perché il piano sarebbe stato parzialmente attuato entro la sua efficacia decennale mediante espropriazioni, assegnazioni dei terreni, convenzioni e rilascio di titoli edilizi, oltre alla realizzazione della Piazzetta Cappelle; (D), in subordine, erroneità della statuizione sulla compensazione del prezzo di retrovendita, per mancata indicazione dei criteri di quantificazione. La verificazione disposta in appello ha accertato la parziale attuazione del piano entro il termine decennale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto le censure preliminari di difetto di giurisdizione e d’inammissibilità. La fattispecie riguarda una retrocessione parziale: prima della dichiarazione amministrativa di inservibilità, la posizione del proprietario è di interesse legittimo e la valutazione spetta all’amministrazione. La mancata impugnazione della delibera del 2021 non rendeva inammissibile il ricorso, perché l’eventuale annullamento del nuovo P.I.P. non avrebbe inciso sulla pretesa fondata sulla mancata attuazione del piano precedente nel termine decennale. Nel merito, la verificazione ha accertato che, entro il termine di efficacia, erano stati eseguiti gli espropri, individuati gli assegnatari, stipulate convenzioni e rilasciati titoli edilizi: il P.I.P. era quindi parzialmente attuato. La mancata ultimazione entro la scadenza delle opere avviate non impediva il loro completamento né l’edificazione nelle aree già lottizzate secondo gli indici del piano. La retrocessione parziale richiede una previa dichiarazione amministrativa di inservibilità; il giudice di primo grado non poteva sostituirsi all’amministrazione né dichiarare direttamente il diritto alla retrocessione, anche ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. L’appello è stato pertanto accolto e, in riforma parziale della sentenza, il ricorso di primo grado è stato integralmente respinto. La censura subordinata sulla compensazione del prezzo non ha ricevuto un’autonoma decisione, essendo venuta meno la statuizione favorevole sulla retrocessione. Spese dei due gradi compensate; le spese di verificazione, liquidate in euro 2.000 oltre accessori se dovuti, sono state poste a carico del Comune.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    il giudice di primo grado non avrebbe potuto sostituirsi all’Amministrazione, dichiarando il diritto alla retrocessione dei beni espropriati, anche per effetto di quanto disposto dall’art. 34, comma 2, primo periodo, del c.p.a. (“In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”).

    Il giudice non può dichiarare direttamente la retrocessione parziale quando la restituzione dipende da una valutazione amministrativa discrezionale di inservibilità che non è stata ancora esercitata.

Massime di principio

  • Nella retrocessione parziale, prima della formale dichiarazione di inservibilità dei beni espropriati, il proprietario è titolare di un interesse legittimo alla valutazione amministrativa dei presupposti della restituzione; solo dopo tale dichiarazione sorge il diritto soggettivo alla restituzione dei beni non utilizzati.
  • La domanda di retrocessione parziale presuppone che l’amministrazione abbia valutato e dichiarato l’inservibilità dei beni: il giudice non può sostituirsi all’amministrazione esercitando per la prima volta tale potere, in applicazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a.
  • La scadenza del termine di efficacia di un piano per insediamenti produttivi non comporta automaticamente l’inedificabilità delle aree né impedisce il completamento delle opere di urbanizzazione già avviate e l’edificazione nelle aree già lottizzate, nel rispetto degli indici urbanistici praticati secondo il piano.
  • La mancata impugnazione dell’atto di approvazione di un nuovo piano non rende inammissibile la domanda di retrocessione fondata sulla mancata attuazione del precedente piano entro il termine di efficacia, quando l’eventuale annullamento del nuovo atto non inciderebbe sulla pretesa dedotta.

Come è indicizzato

MaterieRetrocessionePiani attuativi e lottizzazioniAppello
RamiEspropriazione per pubblica utilitàUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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