Cassazione Penale, Ordinanza n. 23550/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi meramente fattuali e comunque manifestamente infondati quanto al diniego dell'art. 131-bis c.p. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione. Il ricorrente ha dedotto motivi ritenuti dalla Corte non consentiti in sede di legittimità, perché consistenti in mere doglianze in fatto. In particolare, contestava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma la Corte ha ritenuto manifestamente infondata tale censura alla luce delle concrete modalità della condotta, poiché l'imputato era stato trovato in strada in orario notturno, circostanza giudicata incompatibile con il riconoscimento della particolare tenuità dell'offesa.
Norme richiamate
Norma incriminatrice dell'evasione; la sentenza impugnata riguardava una condanna per tale reato.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione delle concrete modalità della condotta, ritenute incompatibili con un giudizio di particolare tenuità dell'offesa.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in mere doglianze in fatto, quando non si confrontino con il perimetro del sindacato di cassazione.
- Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è legittimo quando le concrete modalità della condotta rendano l'offesa non qualificabile come tenue.
- Nel reato di evasione, il giudizio sulla particolare tenuità richiede una valutazione delle modalità concrete del fatto; la presenza dell'imputato in strada in orario notturno può essere valorizzata come indice di incompatibilità con l'art. 131-bis c.p.
Come è indicizzato
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