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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00171/2024 del 03/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 5 del d.l. 31 agosto 2022, n. 130 e, non essendo stato contestato tale perfezionamento dall'Agenzia, ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono rimaste a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è stata decisione nel merito sui motivi di ricorso, poiché la causa è stata definita per estinzione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che, in sede di rinvio disposto dalla precedente sentenza della Corte di cassazione n. 11306/2016, aveva nuovamente respinto l'appello dell'Ufficio e confermato l'accoglimento del ricorso originario della società contribuente avverso un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003. Con tale atto l'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili per espressa previsione del TUIR. Nel corso del giudizio di legittimità la società resistente ha depositato istanza di definizione agevolata della lite pendente, con documentazione attestante la presentazione della domanda e il pagamento dovuto; l'Agenzia non ha contestato il perfezionamento della definizione e ha anzi inserito la pratica tra quelle definite senza diniego.

Norme richiamate

  • art. 10 T.U.I.R.

    commi 10 e 1, ultima parte

    richiamato quale base della pretesa fiscale di indeducibilità dei costi recuperati a tassazione dall'Ufficio

  • art. 76 T.U.I.R.

    commi 7-bis e ter nella versione precedente del T.U.I.R.

    richiamato come disciplina previgente corrispondente alla previsione di indeducibilità posta a fondamento dell'accertamento

  • art. 5 d.l. 31 agosto 2022, n. 130

    utilizzato come base normativa della definizione agevolata della lite pendente, il cui perfezionamento ha determinato l'estinzione del giudizio

Massime di principio

  • Quando la lite tributaria è validamente definita in via agevolata e il perfezionamento della definizione non è contestato dall'Ufficio, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
  • La produzione dell'istanza di definizione e della prova del versamento, se accompagnata dall'assenza di contestazione dell'altra parte e dalla ricomprensione della pratica negli elenchi delle definizioni perfezionate, è sufficiente a far dichiarare la cessazione della materia del contendere o, comunque, l'estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano regolate secondo quanto indicato dalla Corte, nel caso di specie a carico di chi le abbia anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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