Cassazione Civile, Ordinanza n. 12953/2026 del 06/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
Due soggetti avevano proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale accoglimento dell'appello della controparte, aveva risolto il contratto preliminare concluso tra le parti il 21 marzo 2006 e li aveva condannati a restituire alla controparte euro 23.000, oltre accessori. Il ricorso era articolato in tre motivi, con censure riconducibili all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. Prima della trattazione in camera di consiglio, i ricorrenti hanno però depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente e dal difensore; la controparte ha accettato la rinuncia e ha aderito anche alla richiesta di non porre spese a carico dei rinuncianti.
La decisione
La Corte ha rilevato che la rinuncia era valida perché intervenuta prima dell'adunanza fissata per la decisione e sottoscritta nel rispetto dell'art. 390, comma 2, c.p.c.; ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto che nulla fosse statuito sulle spese, in ragione dell'adesione della controparte alla richiesta dei ricorrenti. È stato escluso l'obbligo del pagamento del doppio contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, poiché tale previsione non si applica all'estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso è efficace se interviene prima dell'adunanza fissata per la decisione; deve essere sottoscritta dalle parti personalmente e dal difensore secondo le forme previste.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
I motivi del ricorso erano formulati come doglianze di violazione di legge e di nullità processuale, ma la Corte non ne ha esaminato il merito per intervenuta rinuncia.
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia del ricorrente, perché la norma riguarda solo le ipotesi di inammissibilità, improcedibilità o rigetto nel merito.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta e depositata prima della trattazione, determina l'estinzione del processo senza necessità di esame dei motivi.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia non equivale a inammissibilità, improcedibilità o rigetto nel merito e, pertanto, non comporta l'applicazione automatica del raddoppio del contributo unificato.
- Se la parte resistente aderisce alla rinuncia e concorda sulla regolazione delle spese, la Corte può dichiarare che nulla è dovuto per le spese del giudizio di legittimità.
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