Cassazione Penale, Ordinanza n. 41035/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende. La decisione d'appello rimane quindi ferma. Il testo non consente di ricostruire con precisione il reato originariamente contestato, ma il ragionamento della Corte richiama espressamente un precedente in tema di querela proposta per truffa.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Venezia deducendo un unico motivo di violazione di norme processuali, sostenendo che la querela della persona offesa sarebbe tardiva. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è privo di specificità perché non si confronta con le plurime argomentazioni della decisione di appello, ed è inoltre non consentito in quanto meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e lì disattese. Nel merito, la censura è anche manifestamente infondata perché contrasta con il principio secondo cui il termine per proporre querela decorre dal momento in cui il titolare acquisisce conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva.
Norme richiamate
È richiamato solo come riferimento del precedente giurisprudenziale citato dalla Corte sul decorso del termine per la querela; non è oggetto diretto della decisione, ma il principio richiamato viene applicato per escludere la tardività della querela.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso implica l'applicazione delle regole sulla sua ammissibilità, in particolare quando il motivo è generico, reiterativo o manifestamente infondato.
Massime di principio
- Il termine per proporre querela decorre dal momento in cui la persona offesa abbia conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Un motivo di ricorso che prospetti tesi incompatibili con la giurisprudenza consolidata e che risulti privo di specificità è suscettibile di declaratoria di inammissibilità e, se manifestamente infondato, rafforza l'esito processuale sfavorevole al ricorrente.
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