Cassazione Penale, Sentenza n. 09035/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduce l'omessa valutazione, da parte della Corte d'appello, di una memoria difensiva depositata nel giudizio d'appello cartolare, nella quale si sosteneva l'inesistenza della querela per il furto della tessera sanitaria (denunciante Alice Roberta Foggia) perché il documento sarebbe privo di sottoscrizione sia della denunciante sia del verbalizzante; tale circostanza sarebbe stata, secondo la difesa, decisiva ai fini della responsabilità per il reato di ricettazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'omessa esplicita valutazione della memoria difensiva non costituisca automaticamente vizio: per incidere sulla decisione la memoria doveva contenere argomenti decisivi idonei a modificare la ricostruzione logica dei fatti. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la mancanza di querela non dimostri la buona fede dell'imputato e che la ricettazione sia configurabile anche se il reato presupposto non è procedibile per difetto di querela, poiché la condizione di procedibilità è elemento processuale e non sostanziale. Inoltre la denuncia allegata, sebbene non sottoscritta, recava il numero di protocollo e la data di ricezione presso il Commissariato, elemento logico indicativo della sua esistenza. In conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Autorizza il procedimento in contraddittorio scritto senza trattazione orale se non è stata richiesta la discussione orale; qui giustifica la forma cartolare del giudizio d'appello.
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e possibilità di versamento alla Cassa delle ammende; la Corte lo ha applicato condannando il ricorrente.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principio sulla valutazione delle memorie difensive)
Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019; Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017
L'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina nullità della decisione, salvo che la memoria contenga osservazioni decisive e non inconferenti tali da poter incidere sulla logica argomentativa del giudice di merito.
Giurisprudenza sulla ricettazione e sulla condizione di procedibilità
Sez. 2, n. 29449 del 18/06/2019; Sez. 2, n. 38461 del 15/06/2018; Sez. 2, n. 33478 del 28/05/2010
La ricettazione può sussistere anche quando il reato presupposto non sia punibile per difetto di querela, perché la condizione di procedibilità riguarda l'aspetto processuale e non la configurabilità sostanziale del reato di ricettazione.
Massime di principio
- L'omessa considerazione di memorie difensive da parte del giudice di merito non comporta automaticamente l'annullamento della decisione: rileva solo se le memorie contengono argomenti decisivi idonei a mutare la ricostruzione logica dei fatti.
- La mancanza di una querela sottoscritta non è necessariamente dirimente: la presenza di elementi formali come il numero di protocollo e la data di ricezione presso la forza di polizia può comprovare l'esistenza dell'atto agli effetti pratici del procedimento.
- Il reato di ricettazione si configura anche se il reato presupposto non è procedibile per difetto di querela, poiché la condizione di procedibilità è di natura processuale e non incide sugli elementi sostanziali del reato di ricettazione.
- In caso di ricorso per cassazione manifestamente infondato la Corte può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi di norma processuale.
- Nel giudizio d'appello celebrato in forma cartolare è particolarmente importante che la difesa ponga argomenti chiari e decisivi; osservazioni inconferenti o ripetitive delle difese già svolte difficilmente alterano l'apprezzamento del giudice.
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