Cassazione Civile, Ordinanza n. 20326/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136. È stato rilevato che la ricorrente aveva documentato i pagamenti integrali e che non risultava proposta istanza di trattazione ex art. 6, comma 13, del medesimo decreto. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale, l'Agenzia delle Entrate notificava a una società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010, recuperando a tassazione maggiori componenti positivi di reddito relativi a rimanenze di magazzino e quote di ammortamento ritenute indeducibili perché riferite a macchinari oggetto di fattura ritenuta simulata, con rideterminazione di IRES, IRAP e IVA. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società per asserita violazione del contraddittorio preventivo. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'impugnazione dell'Ufficio, rigettato il ricorso originario della contribuente e condannato la società alle spese. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma il testo disponibile non ne riporta il contenuto perché la Corte definisce la lite dichiarandone l'estinzione per intervenuta definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, avendo la ricorrente documentato l'integrale pagamento e non essendo stata presentata istanza di trattazione da parte interessata.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
la definizione agevolata della controversia comporta l'estinzione del giudizio quando risulti l'integrale pagamento e manchi istanza di trattazione da parte dell'interessato
norma di conversione richiamata come base della definizione agevolata
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
in assenza di istanza di trattazione della parte interessata, il giudizio deve essere dichiarato estinto
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la fissazione della discussione in camera di consiglio
Massime di principio
- La definizione agevolata del contenzioso tributario, se perfezionata con pagamento integrale delle somme dovute, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza necessità di decisione sul merito.
- In presenza di una disciplina speciale di definizione agevolata, la mancata istanza di trattazione da parte dell'interessato impedisce la prosecuzione del giudizio e impone la declaratoria di estinzione.
- Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, le spese seguono la regola della soccombenza processuale attenuata dalla formula "a carico di chi le ha anticipate" se così disposto nel provvedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20274/2026 del 17/06/2026
- ordinanza_civile · 17 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20275/2026 del 17/06/2026
- ordinanza_civile · 17 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20277/2026 del 17/06/2026
- ordinanza_civile · 17 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20280/2026 del 17/06/2026
- ordinanza_civile · 17 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20284/2026 del 17/06/2026
- ordinanza_civile · 17 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20285/2026 del 17/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →