Cassazione Civile, Ordinanza n. 08544/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (beneficiario pubblico)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un ex militare di leva, congedato per inidoneità e dichiarato vittima del dovere per la grave infermità posta a base del congedo, volta a ottenere la speciale elargizione nella misura massima prevista per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. La Corte d'appello aveva riconosciuto il beneficio per intero, ritenendo applicabile la disciplina più favorevole di cui alla L. n. 466 del 1980, sulla base dell'equiparazione tra vittime del dovere e vittime del terrorismo/criminalità organizzata e del richiamo operato dalla giurisprudenza di legittimità, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro pubblico. Il Ministero ricorre per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione di più disposizioni (art. 1, commi 563 e 564, L. n. 266/2005; art. 3 L. n. 466/1980; art. 1, lett. b) e c), d.P.R. n. 243/2006; art. 5 L. n. 206/2004; art. 1 L. n. 302/1990), sostenendo che il beneficio della speciale elargizione spetterebbe solo ai pubblici impiegati e che, comunque, per le vittime del dovere opererebbe solo la disciplina della L. n. 206/2004, con liquidazione in misura di euro 2.000 per ogni punto percentuale di invalidità e non nella misura massima di euro 200.000 prevista dalla L. n. 466/1980. La difesa del resistente replica che il quadro normativo e la giurisprudenza delle Sezioni Unite giustificano l'applicazione della disciplina più ampia e favorevole anche al personale militare di leva dichiarato vittima del dovere.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha ricostruito il quadro normativo e ha affermato che la disciplina della L. n. 466 del 1980 è strettamente correlata alla categoria delle vittime del dovere comprensive del personale militare, come già chiarito dalle Sezioni Unite. Ha quindi ritenuto corretta la sentenza impugnata, che aveva applicato l'art. 3 L. n. 466/1980 alla fattispecie concreta, riconoscendo la speciale elargizione nella misura massima di euro 200.000 a favore del militare di leva vittima del dovere con invalidità superiore all'80%. Il ricorso è stato rigettato e il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa.
Norme richiamate
art. 1, commi 563 e 564, L. n. 266/2005
Richiamati dal ricorrente come base della disciplina delle vittime del dovere; la Corte li legge nel sistema complessivo e non come ostativi all'applicazione della disciplina più favorevole della L. n. 466/1980 al personale militare.
È la norma ritenuta applicabile al caso concreto per la quantificazione della speciale elargizione nella misura massima prevista per invalidità permanente non inferiore all'80% o tale da importare cessazione del rapporto d'impiego.
art. 1, lett. b) e c), d.P.R. n. 243/2006
Citate dal ricorrente per sostenere la disciplina generale dei benefici spettanti alle vittime del dovere; non sono accolte nella lettura restrittiva proposta dal Ministero.
Richiamato dal ricorrente come fonte della disciplina per le vittime del dovere con elargizione parametrata a euro 2.000 per punto percentuale; la Corte ne esclude l'esclusività nel caso del personale militare.
Richiamato nel quadro delle provvidenze in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, estese per rinvio ad altre categorie del settore militare.
La Corte valorizza la stretta correlazione tra questa disciplina e la categoria delle vittime del dovere, includendo il personale militare tra i destinatari delle provvidenze.
Richiamata come disciplina delle vittime del dovere, ma non ritenuta esclusiva o incompatibile con l'applicazione della L. n. 466/1980 al militare di leva.
Considerato nel sistema di determinazione dei benefici spettanti alle vittime del dovere e agli equiparati, ma non interpretato in senso tale da escludere la disciplina più favorevole della L. n. 466/1980.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione alle Amministrazioni dello Stato che sono esonerate dal materiale versamento del contributo unificato mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nella materia delle provvidenze per vittime del dovere, la disciplina va interpretata in modo sistematico, ricostruendo il rapporto tra le varie leggi speciali e i successivi interventi di coordinamento normativo.
- Il personale militare può rientrare nella categoria delle vittime del dovere ai fini dell'accesso alle provvidenze previste dalle norme richiamate per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, quando il quadro normativo lo preveda espressamente o per rinvio.
- La speciale elargizione va quantificata secondo la disciplina applicabile al caso concreto, e non secondo un criterio riduttivo fondato solo sulla qualificazione astratta della categoria, se il sistema normativo e la giurisprudenza di legittimità impongono l'estensione della misura più favorevole.
- La lettura delle norme sui benefici per vittime del dovere non può essere limitata alla sola esistenza di un rapporto di pubblico impiego, ove la disciplina speciale e le sue evoluzioni comprendano anche altri soggetti, come il personale militare di leva.
- Quando la Corte di cassazione richiama un precedente delle Sezioni Unite in tema di interpretazione di un complesso normativo, quel precedente orienta la soluzione della controversia anche se la tesi del ricorrente valorizza una sola delle disposizioni isolate dal contesto.
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