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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02432/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Torino lamentando soprattutto l'illegittimità della confisca disposta d'ufficio per carenza di motivazione specifica; la confisca del presunto profitto relativo al capo 5 (circa euro 360.000) era contestata anche perché riferita a fatti anteriori alla disciplina dell'autoriciclaggio (evento del 2014) e quindi assente il presupposto normativo, sproporzionata e priva di nesso causale; si deduceva altresì che la somma confiscata ex art. 12-bis D.lgs. 74/2000 fosse profitto della società e non delle persone fisiche amministratrici, e infine si eccepiva la duplicazione sanzionatoria alla luce dell'integrale pagamento del debito tributario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo relativo alla mancanza di motivazione della confisca e ha disposto: annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al fatto di cui al capo 1 (dichiarazione IRES del 23/10/2015), perché estinto per prescrizione; annullamento nel resto della sentenza senza rinvio e trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per il prosieguo del giudizio (in particolare per una nuova valutazione della confisca). I restanti motivi (relativi nel merito all'entità e alla natura del profitto confiscato e alla presunta duplicazione sanzionatoria) sono stati ritenuti assorbiti e dovranno essere valutati nel nuovo esame della confisca.

Norme richiamate

  • art. 12-bis D.lgs. n. 74/2000

    Consente la confisca fino alla concorrenza dell'imposta evasa; la Corte rileva che l'applicazione della misura deve essere motivata specificamente e che la qualificazione del profitto (se societario o personale) va accertata nel merito

  • art. 648 ter.1 cod. pen.

    Riconoscimento della circostanza attenuante richiamata in sentenza; non ostacola comunque l'obbligo di motivazione quando si dispone la confisca

  • art. 648 quater cod. pen.

    Norma collegata alla confisca penale; la sua richiamata applicazione richiede motivazione specifica in caso di patteggiamento

  • art. 606, comma 1, lett. b ed e cod. proc. pen.

    Indica i vicii di motivazione e di diritto deducibili in Cassazione; il ricorso è stato ritenuto ammissibile ai sensi di tali censure in relazione alla confisca

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di vizi deducibili della motivazione nella sentenza di patteggiamento; la Corte ha ritenuto fondata la critica alla mancanza di motivazione della confisca

  • art. 611, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma sulla procedura camerale non partecipata; menzionata in ordine al rito applicato alla trattazione del ricorso

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina del patteggiamento e del relativo regime motivazionale; la Corte conferma che la sinteticità tipica del rito non esclude l'obbligo di motivare la confisca

  • Principi costituzionali (art. 3 e art. 25 Cost.) e Carta europea dei diritti

    Richiamati dal ricorrente in tema di ragionevolezza e legalità delle sanzioni; la Corte non decide nel merito su questi profili ma rinvia la valutazione del fondamento della confisca al Tribunale

Massime di principio

  • Nel patteggiamento il giudice può motivare in modo sintetico la decisione principale ma deve motivare in modo pieno e specifico le ragioni della confisca, perché essa ha natura sanzionatoria
  • Se la confisca è disposta senza motivazione funditus, la Cassazione può annullare la sentenza e rinviare per una nuova valutazione della misura
  • Quando l'annullamento riguarda un 'punto' della sentenza (es. la misura della confisca riferita a uno specifico reato), tale impugnazione può interrompere o far decorrere utilmente il termine di prescrizione per i reati collegati; va verificato caso per caso l'esistenza di prescrizione per singoli fatti
  • La qualificazione del profitto confiscabile (se appartenente alla società o alla persona fisica) e la sua connessione causale col reato devono essere accertate e motivate, specialmente per misure ex art. 12-bis D.lgs. 74/2000
  • Se il fatto contestato era anteriore alla disciplina penale di una fattispecie (es. autoriciclaggio introdotto il 1/1/2015), occorre valutare la irretroattività della norma penale e la legittimità della confisca basata su quella fattispecie
  • La verifica di eventuali duplicazioni sanzionatorie (es. pagamento integrale del debito tributario) può incidere sulla legittimità e sulla misura della confisca e deve essere esaminata nel merito dal giudice di rinvio

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