Cassazione Civile, Ordinanza n. 04012/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (occupante)
La controversia
Un soggetto che conviveva da alcuni anni con la nonna, conduttrice di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ha agito per contestare l’illegittimità, in via incidentale, della diffida di rilascio notificatagli dal Comune e, a monte, del decreto di rilascio disposto dall’ente gestore, deducendo di avere richiesto la voltura del contratto di locazione a seguito della morte della nonna. Il Tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo; riassunta la causa davanti al TAR, questo ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione ritenendo che, nella specie, mancasse discrezionalità amministrativa e venisse in rilievo un diritto soggettivo. Il ricorso per regolamento di giurisdizione mirava dunque a stabilire se la controversia sul subentro nell’alloggio e sull’ordine di rilascio spettasse al giudice ordinario o a quello amministrativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che, in materia di edilizia residenziale pubblica, le controversie successive all’assegnazione rientrano nella giurisdizione ordinaria quando l’amministrazione non esercita un potere autoritativo ma opera in un rapporto privatistico di locazione. Nel caso concreto la lite riguardava sostanzialmente la contestazione dell’ordine di sgombero per mancanza di un valido titolo esecutivo, con possibilità per il giudice ordinario di disapplicare gli atti amministrativi eventualmente illegittimi. La Corte ha quindi cassato l’ordinanza declinatoria del Tribunale di Lecce e rimesso le parti davanti a quel giudice per la prosecuzione del processo.
Norme richiamate
richiamato come base del conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal giudice amministrativo
sentenza Corte costituzionale n. 204 del 2004
segna il criterio per distinguere, in materia di edilizia residenziale pubblica, la fase successiva all’assegnazione, devoluta al giudice ordinario
ordinanza 7 luglio 2011, n. 14956
afferma che la controversia contro il provvedimento comunale di rilascio di immobile occupato senza titolo spetta al giudice ordinario
ordinanza 13 ottobre 2017, n. 24148
conferma il principio della giurisdizione ordinaria nelle controversie di rilascio di alloggi ERP occupati senza titolo
ordinanza 15 gennaio 2021, n. 621
ribadisce la giurisdizione ordinaria e la disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi
ordinanza 28 maggio 2021, n. 15013
ulteriore conferma del medesimo orientamento
sentenza 26 maggio 2006, n. 12546
prima affermazione del principio secondo cui, nella fase successiva all’assegnazione ERP, opera la giurisdizione del giudice ordinario
ordinanza 16 gennaio 2007, n. 757
conferma il principio sulla giurisdizione ordinaria nelle controversie inerenti al rapporto di locazione ERP
ordinanza 8 marzo 2012, n. 3623
ribadisce che, dopo l’assegnazione, la P.A. agisce come parte di un rapporto privatistico
Massime di principio
- Nelle controversie relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, dopo il provvedimento di assegnazione la pubblica amministrazione non esercita normalmente un potere autoritativo, ma agisce come parte di un rapporto di locazione di natura privatistica.
- La contestazione dell’ordine di rilascio di un alloggio ERP occupato senza titolo integra una lite su un diritto soggettivo e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se si deduce l’illegittimità di atti amministrativi presupposti.
- Quando l’ordine di sgombero è imposto direttamente dalla legge e non richiede una valutazione discrezionale del pubblico interesse, la giurisdizione resta ordinaria.
- Il giudice ordinario, investito della controversia sul rilascio dell’alloggio, può eventualmente disapplicare gli atti amministrativi illegittimi ai fini della decisione sul diritto al possesso o alla detenzione del bene.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03887/2023 del 09/02/2023
- ordinanza_civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03888/2023 del 09/02/2023
- ordinanza_civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03889/2023 del 09/02/2023
- ordinanza_civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03890/2023 del 09/02/2023
- ordinanza_civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03892/2023 del 09/02/2023
- ordinanza_civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03897/2023 del 09/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →