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Ordinanza

Ordinanza n. 4932/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento del decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 06/07/2022 pubblicato in G.U., serie generale n. 216, il 15/09/2022 e relativi allegati, che certifica il superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando la quota di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle imprese fornitrici di dispositivi medici per gli stessi anni; – dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti. n. 181 del 07/11/2019 e relativi allegati, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4% del fabbisogno regionale standard e le modalità procedurali per l'individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; – del decreto del Ministro della Salute del 06/10/2022, pubblicato in G.U., serie generale n. 251, il 26/10/2022, con il quale sono state adottate le Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; – del decreto del Direttore Generale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14/12/2022 pubblicato in banca dati in pari data e relativi allegati, con il quale sono stati approvati gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis del d.l. n. 78/2015, nella parte in cui individuano la ricorrente e indicano la somma di € 3.231.570,99 come dovuta; – di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche se non conosciuti dalla ricorrente tra i quali: – la nota prot. n. 433422 del 14/11/2022 del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana, recante “comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015”; – la “Nota esplicativa sulle modalità con le quali è stato calcolata la quota di payback dovuta”, pubblicata sul sito internet della Regione Toscana alla pagina Pay Back sui dispositivi medici a carico delle aziende fornitrici (https://www.regione.toscana.it/-/pay-back-sui-dispositivi-medici); – il documento “Modelli CE consuntivi 2015” delle Aziende Sanitarie ed Enti del SST pubblicato sul predetto sito internet della Regione Toscana; – il documento “Modelli CE consuntivi 2016” delle Aziende Sanitarie ed Enti del SST pubblicato sul predetto sito internet della Regione Toscana; – il documento “Modelli CE consuntivi 2017” delle Aziende Sanitarie ed Enti del SST pubblicato sul predetto sito internet della Regione Toscana; – il documento “Modelli CE consuntivi 2018” delle Aziende Sanitarie ed Enti del SST pubblicato sul predetto sito internet della Regione Toscana; – il documento contenente i “Dati sintetici” del fatturato per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 delle aziende fornitrici di dispositivi medici pubblicato sul predetto sito internet della Regione Toscana; – le seguenti delibere in quanto espressamente richiamate nel decreto della Regione Toscana n. 34681/2022: delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 769 del 05/09/2019; delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana n. 623 del 06/09/2019; delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi n. 643 del 13/09/2019; delibera del Direttore Generale dell'ESTAR – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale n. 386 del 27/09/2019; delibera del Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro n. 1363 del 30/09/2019; delibera del Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Sud Est n. 1020 del 16/09/2019; delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese n. 740 del 30/08/2019; delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer n. 497 del 09/08/2019; – l'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 182 del 07/11/2019, richiamato nell'Accordo n. 181/2019 sopra indicato, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4% del fabbisogno regionale standard e le modalità procedurali per l'individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per l'anno 2019; – gli ulteriori atti e provvedimenti richiamati e presupposti all'Accordo n. 181/2019 sopra indicato, ivi inclusi la nota del 22/10/2019 con la quale il Coordinamento della Commissione salute delle Regioni ha trasmesso il proprio parere in merito allo stesso Accordo, la comunicazione del 29/10/2019 con la quale lo stesso Coordinamento ha rilasciato il proprio assenso tecnico nonché l'avviso favorevole espresso dal Governo, dalle Regioni e dalle Province autonome sullo schema del medesimo Accordo n. 181/2019; – l'Intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 14/09/2022 prot. n. 22/179/CR6/C7 e in data 28/09/2022 prot. n. 22/186/SR13/C7; – l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28/09/2022 Rep. n. 213/CSR; – nonché, per quanto occorrer possa: – del decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15/06/2012 recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; – della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 prot. n. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della Salute, avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”; – della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/04/2016 prot. n. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della Salute, avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”; – della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 08/02/2019 prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute; – della nota del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; – della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17/03/2020 prot. n. 0007435 del dell'Economia e delle Finanze se del caso previa rimessione alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in ordine alla compatibilità dell'art. 9-ter del d.l. 19/06/2015, n. 78 inserito in sede di conversione dalla l. 06/08/2015, n. 125 e successive modifiche e integrazioni (introdotte, da ultimo, con l'art. 18, comma 1, del d.l. 09/08/2022, n. 115, convertito, con mod., dalla l. 21/09/2022, n. 142 e con l'art. 1 del d.l. 11/01/2023, n. 4) con la normativa rispettivamente costituzionale ed europea meglio precisata nel presente atto con riserva di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati

Giustizia amministrativa202301276

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale che ha individuato l'impresa tra le aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, ponendo a suo carico la somma di € 3.231.570,99, nonché gli atti statali e regionali presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il complesso degli atti relativi al meccanismo di payback per i dispositivi medici, deducendo, tra l'altro, violazione degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990, degli artt. 3, 24 e 97 Cost. e dei principi di trasparenza e difesa, nonché eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione, genericità, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. In particolare, ha contestato i calcoli operativi del dovuto effettuati dalla Regione Toscana, evidenziando difformità tra le percentuali di ripiano indicate nella nota esplicativa e negli allegati, errori aritmetici nelle quote richieste e inesattezze negli importi del fatturato attribuiti all'impresa. Ha sostenuto che, per gli anni 2015, 2016 e 2017, fosse stata richiesta una somma di € 343.570,17 non dovuta. Ha inoltre prospettato, ove necessario, la rimessione alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia dell'Unione europea della questione relativa alla compatibilità dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 con la Costituzione e il diritto dell'Unione, riservandosi di agire per il risarcimento dei danni.

La decisione

Dopo il passaggio in decisione è emersa una questione rilevante relativa alla giurisdizione. Il TAR ha ritenuto di doverla sottoporre al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., con specifico riferimento al motivo nel quale sono contestati i calcoli operativi del dovuto, gli importi del fatturato e gli errori aritmetici contenuti negli atti regionali. Richiamando le ragioni già esposte nella sentenza n. 8732 del 7 maggio 2025, il Collegio ha prospettato una possibile carenza di giurisdizione del giudice amministrativo su tali contestazioni. Ha quindi assegnato alle parti il termine di dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare deduzioni sulla questione, riservando ogni altra decisione. L'ordinanza non definisce il giudizio, non decide sull'annullamento degli atti né sulle ulteriori censure.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    se emerge una questione rilevante ai fini della decisione dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie

    La disposizione impone al giudice, quando intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevante non previamente discussa, di riservare la decisione e sottoporla al contraddittorio delle parti mediante assegnazione di un termine per memorie.

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78

    È indicato quale base normativa del meccanismo di tetto di spesa e ripiano a carico delle imprese fornitrici di dispositivi medici; la sua compatibilità costituzionale ed europea è stata prospettata dalla ricorrente, ma non è stata esaminata nell'ordinanza.

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    Sono richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure relative ai principi dell'azione amministrativa e all'obbligo di motivazione; l'ordinanza non decide tali censure.

  • artt. 3, 24 e 97 Cost.

    Sono richiamati dalla ricorrente in relazione ai principi di uguaglianza, difesa e buon andamento; l'ordinanza non esamina nel merito la loro dedotta violazione.

Massime di principio

  • Quando, dopo il passaggio in decisione, il giudice intenda fondare la pronuncia su una questione rilevante non previamente sottoposta al contraddittorio, deve riservare la decisione e assegnare alle parti un termine per presentare memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
  • La contestazione dei calcoli operativi del payback, degli importi del fatturato e degli errori aritmetici relativi alla quantificazione della somma dovuta può porre una specifica questione di giurisdizione, distinta dalle censure concernenti la legittimità generale del meccanismo amministrativo; tale questione deve essere previamente sottoposta al contraddittorio delle parti.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviGiurisdizione e ripartoIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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