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Parere

Parere n. 172/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza istanza cautelare, proposto dal signor Marco Gulisano contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. e la Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni "Ripam" e nei confronti dei signori Emanuele Tepatti, Laura Maria Brau e Giorgia Barnabei per l’annullamento: - della graduatoria del concorso relativo alla selezione di un contingente complessivo di 300 (trecento) unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, pubblicata il 3 ottobre 2024, per la figura di funzionario amministrativo, contabile e consolare (Codice 02); - per quanto occorrer possa, della graduatoria dei soli soggetti che hanno svolto attività di servizio civile, trasmessa al Ricorrente in data 22 gennaio 2025; - dei verbali n. 27 e n. 30 della Commissione, nella parte in cui non riconoscono al Ricorrente la riserva ed il punteggio per il servizio civile regolarmente espletato; - se interpretato in modo tale da ledere gli interessi del Ricorrente, del verbale della Commissione del 22 maggio 2024 e di tutti gli altri verbali non trasmessi e non conosciuti; - della risposta fornita via PEC dal Formez in data 25 novembre 2024; - del Bando di concorso, nella sola parte in cui l’art. 1 co. 3 e 9 co. 4 dovessero essere interpretati in modo tale da pregiudicare gli interessi del Ricorrente con riferimento allo svolgimento del servizio civile universale e dell’attività di lavoro svolta presso la PA; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202500883

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della graduatoria e degli atti relativi al concorso per funzionari amministrativi, contabili e consolari del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con contestazione del mancato riconoscimento della riserva e del punteggio per il servizio civile universale

Esito

ESTINZIONE

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente, candidato risultato idoneo nella graduatoria del concorso per 300 funzionari del MAECI, ha impugnato la graduatoria, alcuni verbali della commissione, la risposta del Formez e, in parte, il bando, lamentando il mancato riconoscimento della riserva prevista per gli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile universale. Ha dedotto la violazione dell'art. 18, comma 4, del d.lgs. 40/2017, degli artt. 3 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e insussistenza dei presupposti. Nel corso del procedimento l'Amministrazione ha comunicato che, a seguito dello scorrimento della graduatoria, il ricorrente era stato convocato, aveva sottoscritto il contratto ed era stato assunto nei ruoli del MAECI. Il Collegio ha quindi dovuto stabilire se la sopravvenuta assunzione avesse integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale perseguito, determinando la cessazione della materia del contendere e l'assorbimento dell'istanza cautelare.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorrente abbia conseguito il bene della vita perseguito mediante lo scorrimento della graduatoria, la sottoscrizione del contratto e la conseguente immissione nei ruoli del MAECI con la qualifica di funzionario per le attività di amministrazione, contabili e consolari. Poiché la pretesa azionata è stata pienamente soddisfatta nel corso del procedimento, il Collegio ha ritenuto cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. La domanda cautelare è stata assorbita.

Osservazioni

Sopravvenuta assunzione del ricorrente

Lo scorrimento della graduatoria impugnata ha condotto alla convocazione del ricorrente, alla sottoscrizione del contratto e alla sua assunzione in servizio presso il MAECI; tali circostanze hanno integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale dedotto con il ricorso.

Cessazione della materia del contendere

La piena soddisfazione della pretesa nel corso del procedimento comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.; non occorre pertanto esaminare nel merito le censure relative alla riserva e al punteggio per il servizio civile universale.

Istanza cautelare

La domanda cautelare è assorbita dalla sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4, d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40

    La disposizione è richiamata dal ricorrente quale fondamento della riserva in favore degli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile universale; il parere non ne esamina l'interpretazione sostanziale, ritenendo assorbito il merito.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Sono richiamati dal ricorrente in relazione ai principi di parità di trattamento, trasparenza e buon andamento; il parere non esamina nel merito la loro eventuale violazione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

    La disposizione è applicata perché lo scorrimento della graduatoria e la successiva assunzione hanno integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando nel corso del procedimento l'amministrazione realizza integralmente il risultato sostanziale perseguito dal ricorrente, il parere deve riconoscere la cessazione della materia del contendere senza procedere all'esame delle censure di merito.
  • La sottoscrizione del contratto e l'immissione in ruolo conseguenti allo scorrimento della graduatoria costituiscono piena soddisfazione della pretesa di assunzione fatta valere dal candidato idoneo, anche se il ricorso era diretto a contestare il mancato riconoscimento di una riserva o di un punteggio.
  • La sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa principale assorbe la domanda cautelare, non essendo più attuale l'interesse a ottenere la sospensione degli atti impugnati.

Cessazione della materia del contendere nel ricorso sulla graduatoria concorsuale

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un candidato idoneo al concorso per 300 unità di personale non dirigenziale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per il profilo di funzionario amministrativo, contabile e consolare.

Premesse e richiesta

Il ricorrente aveva impugnato la graduatoria, alcuni verbali della commissione, una comunicazione del Formez, nonché le disposizioni del bando potenzialmente lesive dei suoi interessi. La contestazione riguardava il mancato riconoscimento della riserva e del punteggio spettanti agli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile universale.

Le censure erano riferite alla violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 4, del d.lgs. 40/2017, degli artt. 3 e 97 Cost. e ai vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e assenza dei presupposti di fatto e di diritto. Il ricorrente aveva inoltre presentato un'istanza cautelare.

Sopravvenienze nel corso del procedimento

Inizialmente il MAECI aveva chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo insussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Successivamente, l'Amministrazione ha comunicato che, con un decreto del 19 marzo 2025, era stato disposto lo scorrimento della graduatoria impugnata.

A seguito dello scorrimento, il ricorrente è stato convocato per la sottoscrizione del contratto e la conseguente assunzione in prova. Il candidato ha comunicato la propria preferenza per la prosecuzione del servizio presso la sede estera di attuale assegnazione. Il 29 maggio 2025 è stato assunto; una successiva comunicazione del MAECI ha confermato l'immissione nei ruoli dell'amministrazione con la qualifica di funzionario per le attività di amministrazione, contabili e consolari.

Valutazioni del Consiglio di Stato

Il Collegio ha ritenuto decisivo che il ricorrente avesse conseguito il bene della vita perseguito. Lo scorrimento della graduatoria, la sottoscrizione del contratto e l'assunzione hanno infatti realizzato integralmente l'interesse sostanziale azionato con il ricorso.

Ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., quando nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Per tale ragione il Collegio non ha esaminato nel merito le censure relative alla riserva e al punteggio per il servizio civile universale.

Conclusioni

La Sezione ha espresso il parere che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con assorbimento della domanda cautelare. La decisione non contiene quindi una valutazione sulla fondatezza delle doglianze originarie, ma si fonda esclusivamente sulla sopravvenuta e integrale soddisfazione della pretesa mediante l'assunzione del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRiserve di posti e preferenze
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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