Cassazione Civile, Ordinanza n. 07080/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'espropriazione promossa ai sensi dell'art. 602 c.p.c. per la soddisfazione di un credito garantito da ipoteca iscritta nel 1992 su immobili poi acquistati da un terzo nel 2009. Il terzo proprietario ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., sostenendo che il creditore non potesse procedere nei suoi confronti perché l'ipoteca non era stata rinnovata nei suoi confronti entro il termine ventennale, essendo stata rinnovata solo nei confronti dei debitori originari. I giudici di merito hanno accolto l'opposizione. In cassazione la società cessionaria del credito ha proposto ricorso affidato a un unico motivo, ma la Corte ha rilevato d'ufficio, prima ancora di esaminarlo, la nullità del giudizio di merito per difetto di integrità del contraddittorio, poiché non erano stati citati i debitori originari, litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal terzo proprietario nell'ambito dell'espropriazione ex art. 602 c.p.c.
La decisione
La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, travolgendo anche la decisione di primo grado, ha rinviato la causa al Tribunale di Marsala, in diversa composizione, quale giudice di primo grado, affinché la controversia sia riesaminata nel contraddittorio anche dei debitori originari pretermessi. Ha inoltre demandato al giudice di rinvio la regolazione delle spese di tutti i gradi, compreso il giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta ai sensi dell'art. 383, terzo comma, c.p.c. per nullità processuale derivante da contraddittorio non integro.
Norme richiamate
Disciplina l'espropriazione contro il terzo proprietario; nel relativo procedimento il debitore diretto resta parte necessaria nelle parentesi cognitive incidentali e nelle opposizioni proposte dal terzo.
Costituisce il rimedio azionato dal terzo proprietario per contestare il diritto del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti.
Consente, in presenza di una nullità processuale per difetto di contraddittorio rilevata in cassazione, la cassazione con rinvio al giudice di primo grado.
È richiamato come norma che impone la rimessione al primo giudice quando sia mancata la partecipazione di un litisconsorte necessario.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal terzo proprietario nell'ambito dell'espropriazione contro il terzo, il debitore diretto è litisconsorte necessario insieme al creditore procedente e al terzo esecutato.
- La mancata evocazione in giudizio di un litisconsorte necessario determina una nullità processuale radicale che può e deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado, anche in cassazione.
- Quando il contraddittorio è originariamente non integro per la pretermissione di un litisconsorte necessario, le sentenze di merito sono inutiliter datae e la causa va cassata con rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio a contraddittorio pieno.
- In presenza di un vizio originario del contraddittorio, la Corte di cassazione non esamina i motivi di ricorso nel merito, essendo la questione processuale pregiudiziale.
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