Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22276/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, c.p., per omesso versamento dell'assegno di mantenimento, deducendo: (i) vizio di motivazione e violazione di legge sulla presunta sussistenza dello stato di bisogno della parte civile e del figlio (riferendo pagamenti occasionali, il fatto che la casa coniugale era stata acquistata con risorse dell'imputato, che dal 2015 il nonno paterno si era fatto carico dell'obbligazione con scrittura privata ratificata e che il minore in alcuni periodi ha vissuto con padre e nonno); (ii) violazione di legge circa la capacità economica dell'imputato (sostiene di trovarsi in condizioni di grave difficoltà economica e di non doversi presumere capace); (iii) che, dopo la scrittura privata del 2015 con subentro del nonno nell'obbligazione, il reato non sarebbe più configurabile; (iv) vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche (incensuratezza e comportamento processuale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha confermato per il periodo 2014-2015 la correttezza della valutazione che ha portato alla condanna: l'imputato non ha provato l'assoluta impossibilità economica, risultando attività lavorativa come bracciante e altri redditi in nero, e versamenti occasionali o regalie non valgono ad escludere il reato. Per il periodo dal 2015 al 22/10/2018 la Corte ha invece accolto il rilievo che dal 2015 una scrittura privata, ratificata dal Tribunale, aveva fatto assumere l'obbligazione di pagamento del mantenimento al nonno paterno: quando un terzo assume formalmente l'obbligazione e adempie per conto dell'obbligato, ciò equivale al pagamento dell'assegno e può escludere la responsabilità penale dell'obbligato. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata in parte e rinviata alla Corte d'appello di Catania per rivalutare, a partire dal 2015, la sussistenza degli elementi del reato. Il motivo relativo alle attenuanti generiche è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 570 cod. pen., comma secondo, n. 2

    Tipicizza il reato per omissione degli obblighi di assistenza familiare: è integrato quando il soggetto obbligato, non essendo in stato di indigenza assoluta, omette sistematicamente o si limita a versamenti occasionali o a fare regalie non idonee a garantire i bisogni primari.

  • art. 570-bis cod. pen.

    Norma autonoma che sanziona l'inadempimento degli obblighi economici derivanti dalla separazione; la Corte chiarisce che la disciplina e l'onere della prova non coincidono automaticamente con quelli dell'art. 570, comma secondo, n. 2.

  • Giurisprudenza - Sez. 6, n. 7372 del 29/01/2013

    Stabilisce che grava sull'interessato l'onere di allegare e provare l'impossibilità di adempiere; la mera documentazione formale di disoccupazione non esclude responsabilità penale.

  • Giurisprudenza - Sez. 6, n. 46060 del 22/10/2014

    Distingue i casi di ausilio volontario di terzi o assistenza pubblica dalla ipotesi in cui un terzo assuma formalmente l'obbligazione: le elargizioni volontarie non sempre eliminano lo stato di bisogno.

  • Giurisprudenza - Sez. 6, n. 14906 del 03/02/2010; Sez. 6, n. 38125 del 24/09/2008

    Affermano che la sostituzione materiale del mantenimento da parte di familiari non elimina automaticamente lo stato di bisogno del beneficiario, salvo che il terzo non abbia formalmente assunto e adempiuto all'obbligazione, nel qual caso va considerato un adempimento effettivo.

Massime di principio

  • L'onere di provare l'assoluta impossibilità economica di adempiere grava sull'obbligato: occorrono elementi concreti, non la sola dichiarazione di disoccupazione.
  • Versamenti occasionali, regali o elargizioni voluttuarie non sono di norma equiparabili all'adempimento dell'assegno e possono integrare il reato se il soggetto non è in stato di indigenza assoluta.
  • Se un terzo (es. un genitore) assume formalmente l'obbligazione di pagamento e adempie per conto dell'obbligato, tale fattispecie può essere considerata adempimento e può escludere la responsabilità penale dell'obbligato originale.
  • Bisogna distinguere tra aiuti spontanei (che non eliminano automaticamente lo stato di bisogno) e subentramento formale e provato nell'obbligazione di mantenimento (che può estinguere la responsabilità).
  • Le questioni sulle circostanze attenuanti vanno valutate dopo l'accertamento della responsabilità: l'accoglimento parziale del ricorso può rendere superflua l'analisi delle attenuanti.
  • In casi simili è fondamentale produrre documentazione probatoria dettagliata: atti che provino il subentro formale del terzo, prove di reddito/assenza di reddito effettivo, e la concreta destinazione dei pagamenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.