Cassazione Penale, Sentenza n. 31115/2024 del 30/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza per vizio di motivazione e violazione di legge, lamentando che il giudice di merito non ha risposto alle richieste formulate dal difensore all'udienza di discussione: applicazione della causa di non punibilità (indicata nel ricorso come art. 131 cod. pen.), in via subordinata il riconoscimento delle attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena. È stato denunciato altresì che la motivazione è contraddittoria e manifestamente illogica rispetto alla richiesta di sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per vizio di motivazione: ha rilevato che il verbale e la sentenza mostrano la richiesta difensiva di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., di riconoscere le attenuanti generiche e di concedere la sospensione condizionale, ma la sentenza di merito non ha dato alcuna risposta (neppure implicita) a tali richieste, limitandosi ad accertare le prove dei reati. Per tale motivo la Corte ha annullato la sentenza impugnata esclusivamente in relazione all'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen., delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, e ha rinviato al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, per nuovo giudizio su quei punti. La statuizione di condanna con ammenda di €1.500,00 per ciascun reato contestato era stata pronunciata dal Tribunale di Firenze e rimane oggetto del nuovo esame limitato ai profili annullati.
Norme richiamate
Richiamata nel ricorso come causa di non punibilità richiesta dalla difesa; la Corte richiama il tema della necessità che il giudice di merito dia risposta alle istanze difensive relative a esimenti o cause di non punibilità, pena il vizio di motivazione
La Corte ha fondato l'annullamento sulla mancata valutazione, da parte del Tribunale, della richiesta di applicazione di tale causa di non punibilità sollevata in udienza: quando la difesa invoca l'applicazione di una norma esimente in sede di discussione, il giudice deve espressamente o implicitamente valutare e motivare la decisione; l'omissione integra vizio da correggere con annullamento e rinvio
Massime di principio
- Se la difesa, anche solo oralmente in udienza, formula una richiesta di beneficio (esimente, attenuante, sospensione), il giudice di merito è tenuto a rispondere a quella richiesta nella motivazione; l'omissione costituisce vizio di motivazione.
- La mancata valutazione delle richieste difensive non comporta automaticamente la rimozione delle statuizioni probatorie: la Cassazione può annullare limitatamente ai profili non valutati e disporre il rinvio per un nuovo esame su quei punti.
- Per evitare il rischio di annullamento, è importante che il difensore formalizzi e registri in udienza le richieste di benefici e che il giudice affronti esplicitamente tali questioni nella sentenza.
- La Corte di Cassazione richiede completezza e specificità della motivazione soprattutto quando le doglianze siano decisive per l'esito della pena (es. applicabilità di cause di non punibilità o concessione della sospensione condizionale).
- Il rinvio avviene di norma ad organo diverso (diversa composizione) quando il vizio riguarda la mancata valutazione di istanze difensive rilevanti.
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