Sentenza del 30/12/2016 n. 27489 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio deducendo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo. In particolare, la CTR aveva determinato equitativamente il valore del terreno edificabile facendo riferimento ai valori immobiliari del 1979, anziché alla data del 31 dicembre 1975, corrispondente alla scadenza del decennio rilevante ai fini dell'Invim. Secondo la ricorrente, il corretto riferimento temporale avrebbe potuto confermare la congruità del valore dichiarato, pari a Lire 3.732.160.000.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, ritenendo che la CTR non avesse adeguatamente indicato quale fosse il valore del terreno alla data fiscalmente rilevante del 31 dicembre 1975 e avesse erroneamente parametrato la valutazione ai valori del 1979. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini il merito applicando il corretto riferimento temporale e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita in via definitiva la congruità del valore dichiarato.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio
La norma consente di censurare in cassazione la motivazione della decisione quando essa ometta o rappresenti in modo insufficiente o contraddittorio un fatto decisivo. Nel caso concreto, la censura è stata ritenuta fondata perché la CTR non aveva motivato adeguatamente il valore del bene alla data fiscalmente rilevante.
Disciplina dell'Invim decennale
data del 31 dicembre 1975, corrispondente alla scadenza del decennio
La determinazione del valore imponibile deve essere riferita alla data prevista dalla disciplina dell'imposta, ossia alla scadenza del decennio rilevante, e non a un momento successivo non pertinente, come il 1979.
Massime di principio
- Nella determinazione di un valore fiscale, il giudice deve fare riferimento alla precisa data prevista dalla legge per il calcolo dell'imposta; l'utilizzo di valori relativi a un periodo diverso può rendere viziata la motivazione.
- Una valutazione equitativa non esonera il giudice dall'indicare i dati, i criteri e il periodo temporale utilizzati per giustificare il valore accertato.
- Quando la sentenza non chiarisce il valore del bene alla data fiscalmente rilevante, la decisione può essere cassata con rinvio anche se il giudice abbia effettuato una stima in via equitativa.
- La cassazione con rinvio non equivale alla definitiva vittoria nel merito: comporta la riapertura della valutazione davanti a un giudice di diversa composizione, che dovrà applicare i principi indicati dalla Corte.
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