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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34793/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato la gravità indiziaria per reati di usura, estorsione e riciclaggio e aveva mantenuto la custodia cautelare per alcuni capi sostituendo solo per il reato di esercizio abusivo del credito la misura con obbligo di dimora. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione su nove profili: carenza probatoria o contraddittorietà delle dichiarazioni delle persone offese (capi 1,2,3,4,5,7,10), errata determinazione o capitalizzazione degli interessi usurari (capi 5,7,10), mancata valutazione di prove documentali (es. titolarità del veicolo; ruolo del fratello Pino quale effettivo erogatore dei prestiti), erronea qualificazione giuridica di alcune condotte (confusione tra intermediazione commerciale e interessi usurari; possibile riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni), assenza del requisito della professionalità e della pubblicità per il reato di esercizio abusivo del credito (capo 11), mancata individuazione della condotta dissimulatoria per l'autoriciclaggio (capo 13), e manifesta illogicità nella valutazione delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.). I difensori hanno anche prodotto offerte di restituzione a favore di alcune persone offese a supporto della tesi difensiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza della gravità indiziaria per le varie fattispecie (usura in più episodi, estorsione, riciclaggio, esercizio abusivo dell'attività finanziaria) e le esigenze cautelari, valorizzando la genuinità delle dichiarazioni delle persone offese, la pluralità e serialità delle condotte, la personalità dell'indagato e il rischio di inquinamento probatorio. La Corte ha confermato i principi esposti dal Tribunale in merito alla qualificazione degli interessi concordati (anche se non integralmente corrisposti, possono integrare usura), alla distinzione e possibile concorso tra reato di usura e reato previsto dall'art. 132 TUB (esercizio abusivo dell'attività finanziaria) e alla configurabilità dell'autoriciclaggio anche in presenza di reimpiego nell'attività commerciale ordinaria. Ha dichiarato infondate tutte le censure prospettate, ha respinto le eccezioni sulla quantificazione degli interessi e sulle incongruenze probatorie e ha confermato la statuizione impugnata, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario)

    L'art. 132 (richiamando art. 106) punisce l'esercizio abusivo dell'attività finanziaria quale delitto di pericolo che può essere commesso anche in modo continuativo senza formale organizzazione professionale; non è assorbito dall'usura e può concorrere con essa quando tuteli interessi collettivi distinti.

  • Codice penale

    Il reato di usura tutela il patrimonio ed è integrato dalla previsione di un vantaggio usurario; si realizza anche con la promessa o la richiesta di interessi usurari e può esser valutato anche quando gli interessi non siano stati integralmente corrisposti.

  • Codice penale

    art. 648-ter (autoriciclaggio)

    L'autoriciclaggio tutela l'integrità del mercato dall'impiego di proventi illeciti; non è necessario che la condotta di reimpiego presenti sofisticate modalità dissimulatorie perché il delitto è residuale rispetto al riciclaggio.

  • Codice di procedura penale

    Le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione, di inquinamento probatorio) devono essere adeguatamente motivate; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia fornito motivazione congrua circa serialità delle condotte, personalità dell'indagato e timori delle persone offese.

  • Codice di procedura penale

    art. 581 comma 1 lett. d)

    Riguarda limiti di ammissibilità delle censure in cassazione; la Corte ha ritenuto inammissibili alcune doglianze formulate per relationem o con tecnica espositiva non consentita, non confrontate specificamente con la motivazione impugnata.

Massime di principio

  • In sede di misure cautelari la valutazione è sugli indizi e non sulla prova compiuta: la motivazione richiede congruenza logica e confronto con le censure, ma la gravità indiziaria può sussistere anche con elementi indiziari non perfetti se spiegati dal giudice.
  • Contraddizioni o apparenze formali (es. documenti di intestazione, differenze dichiarative) non cancellano automaticamente la gravità indiziaria se il giudice di merito fornisce plausibili spiegazioni e la pluralità degli elementi indirizza il quadro accusatorio.
  • Il reato di esercizio abusivo dell'attività finanziaria (TUB) è distinto dall'usura: può sussistere in quanto reato di pericolo anche quando l'attività è rivolta a una cerchia ristretta, purché svolta professionalmente o in modo continuativo; non è necessariamente assorbito dall'usura.
  • Ai fini della configurazione dell'usura il calcolo degli interessi può essere effettuato tenendo conto del periodo effettivo di maturazione anche se gli interessi non sono stati integralmente corrisposti; la cessione del credito o altre vicende successive non eliminano automaticamente la rilevanza indiziaria.
  • L'impiego nei normali circuiti commerciali (es. rivendita di autovetture) non esclude a priori la rilevanza di operazioni costituenti reinvestimento di proventi illeciti (autor iciclaggio): la presenza o meno di elementi dissimulatori è rilevante ma non sempre necessaria per la configurazione del reato.
  • Le eccezioni di motivazione in cassazione richiedono un confronto preciso con il ragionamento del giudice di merito; argomentazioni generiche o riferimenti per relationem alle difese precedenti sono spesso inammissibili o inefficaci.

Testo integrale

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