Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30356/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Illiano era stato condannato per il reato previsto dall'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti) per fatture emesse nel 2014 e 2015 per complessivi euro 250.086,00. In Cassazione ha sollevato cinque motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per avere la condanna come base presunzioni tributarie; (2) omessa motivazione sulla specifica censura sull'inidoneità delle presunzioni tributarie a fondare responsabilità penale; (3) violazione del diritto di difesa per errata indicazione del tempus commissi delicti; (4) vizio per il diniego delle circostanze generiche; (5) vizio per il diniego della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte territoriale e il GUP avessero motivato correttamente la decisione sulla base di concreti elementi indiziari (accertamenti Agenzia delle Entrate: assenza di dipendenti, mezzi, utenze aziendali; mancanza di documentazione sui subappalti; fatture con indicazioni generiche; dichiarazioni e pagamenti in contanti riferiti da terzi) e non solo su presunzioni tributarie; ha confermato che il reato si consuma con l'emissione della fattura e che l'imprecisione delle date nell'imputazione non ha determinato un pregiudizio concreto per la difesa quando non è stato indicato un interesse attuale alla correzione; ha ritenuto legittimo il diniego delle generiche e della sospensione della pena alla luce della gravità, del numero delle fatture e dei precedenti penali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende, oltre all'onere delle spese ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Norma che punisce l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. La Corte ha ritenuto che il reato sia istantaneo e si consumi al momento dell'emissione della fattura, indipendentemente dalla sua ricezione o utilizzo da parte del destinatario.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    Criteri per la valutazione degli elementi indiziari e delle presunzioni. La Corte ha ritenuto che la condanna sia fondata su un insieme coerente di elementi indiziari valutati secondo questi criteri e non su meri automatismi delle presunzioni tributarie.

  • art. 616 c.p.p.

    Previsione in materia di condanna alle spese del procedimento per il ricorrente. È stata applicata per imporre al ricorrente l'onere delle spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Riferimento utilizzato per il potere di imporre somme alla Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto il versamento equitativo di €3.000,00 dopo aver rilevato l'assenza di colpa grave nella determinazione della causa dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Le presunzioni emerse dagli accertamenti tributari possono concorrere come elementi indiziari nel processo penale, ma la condanna richiede un coerente quadro indiziario valutato secondo l'art. 192 c.p.p.; non sono automaticamente sufficienti le sole presunzioni fiscali.
  • L'offesa prevista dall'art. 8 d.lgs. 74/2000 è istantanea: si considera consumata al momento dell'emissione della fattura falsa, senza necessità che il documento sia effettivamente utilizzato dal destinatario.
  • Errori formali nelle date indicate nell'imputazione non determinano di per sé nullità o pregiudizio al diritto di difesa: il ricorrente deve dimostrare un concreto e attuale interesse o un effettivo pregiudizio derivante dall'errore.
  • Per ottenere il riconoscimento di attenuanti generiche o della sospensione condizionale della pena è necessario dimostrare elementi concreti a favore (natura occasionale della condotta, ruolo marginale, assenza di precedenti rilevanti); numerosi documenti falsi e precedenti penali ostano a tali benefici.
  • In fase difensiva, per neutralizzare gli indizi derivanti da accertamenti tributari è essenziale produrre documentazione probante dell'effettiva attività (contratti, mandati, registrazioni degli oneri, mezzi e personale), dichiarazioni credibili e prova di effettivi pagamenti e prestazioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.