Cassazione Penale, Sentenza n. 30356/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Illiano era stato condannato per il reato previsto dall'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti) per fatture emesse nel 2014 e 2015 per complessivi euro 250.086,00. In Cassazione ha sollevato cinque motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per avere la condanna come base presunzioni tributarie; (2) omessa motivazione sulla specifica censura sull'inidoneità delle presunzioni tributarie a fondare responsabilità penale; (3) violazione del diritto di difesa per errata indicazione del tempus commissi delicti; (4) vizio per il diniego delle circostanze generiche; (5) vizio per il diniego della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte territoriale e il GUP avessero motivato correttamente la decisione sulla base di concreti elementi indiziari (accertamenti Agenzia delle Entrate: assenza di dipendenti, mezzi, utenze aziendali; mancanza di documentazione sui subappalti; fatture con indicazioni generiche; dichiarazioni e pagamenti in contanti riferiti da terzi) e non solo su presunzioni tributarie; ha confermato che il reato si consuma con l'emissione della fattura e che l'imprecisione delle date nell'imputazione non ha determinato un pregiudizio concreto per la difesa quando non è stato indicato un interesse attuale alla correzione; ha ritenuto legittimo il diniego delle generiche e della sospensione della pena alla luce della gravità, del numero delle fatture e dei precedenti penali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende, oltre all'onere delle spese ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che punisce l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. La Corte ha ritenuto che il reato sia istantaneo e si consumi al momento dell'emissione della fattura, indipendentemente dalla sua ricezione o utilizzo da parte del destinatario.
Criteri per la valutazione degli elementi indiziari e delle presunzioni. La Corte ha ritenuto che la condanna sia fondata su un insieme coerente di elementi indiziari valutati secondo questi criteri e non su meri automatismi delle presunzioni tributarie.
Previsione in materia di condanna alle spese del procedimento per il ricorrente. È stata applicata per imporre al ricorrente l'onere delle spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Riferimento utilizzato per il potere di imporre somme alla Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto il versamento equitativo di €3.000,00 dopo aver rilevato l'assenza di colpa grave nella determinazione della causa dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Le presunzioni emerse dagli accertamenti tributari possono concorrere come elementi indiziari nel processo penale, ma la condanna richiede un coerente quadro indiziario valutato secondo l'art. 192 c.p.p.; non sono automaticamente sufficienti le sole presunzioni fiscali.
- L'offesa prevista dall'art. 8 d.lgs. 74/2000 è istantanea: si considera consumata al momento dell'emissione della fattura falsa, senza necessità che il documento sia effettivamente utilizzato dal destinatario.
- Errori formali nelle date indicate nell'imputazione non determinano di per sé nullità o pregiudizio al diritto di difesa: il ricorrente deve dimostrare un concreto e attuale interesse o un effettivo pregiudizio derivante dall'errore.
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti generiche o della sospensione condizionale della pena è necessario dimostrare elementi concreti a favore (natura occasionale della condotta, ruolo marginale, assenza di precedenti rilevanti); numerosi documenti falsi e precedenti penali ostano a tali benefici.
- In fase difensiva, per neutralizzare gli indizi derivanti da accertamenti tributari è essenziale produrre documentazione probante dell'effettiva attività (contratti, mandati, registrazioni degli oneri, mezzi e personale), dichiarazioni credibili e prova di effettivi pagamenti e prestazioni.
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