Cassazione Penale, Ordinanza n. 34569/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (controllo giudiziario)
La controversia
La decisione di merito riguardava tre imputati ritenuti responsabili, in concorso, di un tentato furto di merce sottratta dal banco frigo di un supermercato, nonché, per uno di essi, di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. In appello la sentenza era stata confermata per due posizioni e riformata solo nel trattamento sanzionatorio per la terza. In cassazione i tre imputati, con un unico motivo riferito al capo di tentato furto in concorso, deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che non fosse stato accertato chi avesse materialmente prelevato e occultato la merce e che la mera presenza contemporanea nel supermercato non bastasse a fondare la responsabilità penale. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato l'azione congiunta dei tre soggetti, osservata dal responsabile della sicurezza, e la possibilità di attribuire responsabilità concorrente anche senza la dettagliata individuazione di uno specifico segmento materiale per ciascuno, essendo sufficiente il contributo causale o il rafforzamento del proposito criminoso altrui. Il ricorso è stato quindi ritenuto aspecifico e dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ne è derivata la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per ciascuno, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia di merito è rimasta ferma: per il fatto di tentato furto in concorso è stata mantenuta la responsabilità penale, mentre per uno degli imputati è restata anche la condanna per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, con la sola riforma del trattamento sanzionatorio disposta in appello.
Norme richiamate
La Corte assume la configurabilità del tentato furto in concorso, ritenendo sufficiente, ai fini della responsabilità, un contributo anche non materialmente individuabile in tutti i suoi segmenti, purché emerga l'azione comune o il rafforzamento del proposito criminoso.
Risulta richiamato solo come ulteriore reato contestato a uno degli imputati; la decisione di legittimità non affronta il merito di tale imputazione.
Risulta richiamato solo come ulteriore reato contestato a uno degli imputati; la decisione di legittimità non affronta il merito di tale imputazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo è inammissibile quando si limita a prospettare in modo generico una carenza o illogicità della motivazione senza confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- In tema di concorso nel tentato furto, non è necessario che la sentenza individui con precisione il segmento materiale compiuto da ciascun correo, ove la ricostruzione fattuale consenta di desumere una partecipazione unitaria all'azione o un contributo causale, anche morale, al rafforzamento del proposito criminoso.
- La presenza coordinata di più soggetti nell'azione predatoria, se accompagnata da condotte convergenti di sottrazione, occultamento e superamento delle casse senza pagamento, può integrare la responsabilità concorrente anche in mancanza dell'identificazione dell'autore materiale di ciascun gesto.
Come è indicizzato
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