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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39588/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'opposizione avverso il provvedimento del GIP che aveva imposto all'amministratore giudiziario di stipulare con la ricorrente un contratto di locazione e di farle corrispondere un canone per l'immobile di sua proprietà sottoposto a sequestro. La ricorrente denunciava che l'intero patrimonio immobiliare era vincolato e che ella e il nucleo familiare erano privi di redditi adeguati; contestava inoltre la valorizzazione, da parte del Tribunale, di proventi derivanti da dismissioni avvenute nel 2020-2021 per oltre 350.000 euro, poiché tali somme erano indennità di esproprio relative a beni già vincolati e quindi non disponibili per far fronte all'esigenza abitativa.

La decisione

La Corte annulla l'ordinanza impugnata ritenendo che il Tribunale abbia adottato una motivazione logicamente inconferente: ha escluso l'emergenza abitativa della ricorrente facendo riferimento ad introiti risultanti da dismissioni/postumi di esproprio avvenuti dopo il vincolo, senza considerare che tali somme sono rimaste assoggettate agli stessi vincoli di temporanea indisponibilità. La Corte conferma il principio per cui è legittima l'imposizione di un canone/indennità per l'occupazione di un immobile sottoposto a sequestro solo se il soggetto non si trova in una situazione di emergenza abitativa o dispone di redditi adeguati o di altri immobili; grava sulla parte che invoca l'esonero l'onere di provarne i presupposti. Viene quindi disposto un nuovo esame del merito dell'istanza, emancipatoda dalla contraddizione riscontrata (annullamento dell'ordinanza e rinvio per nuovo giudizio).

Norme richiamate

  • legge 356/1992, art. 12-sexies

    Disciplina la gestione dei beni sequestrati e consentiva l'imposizione di misure relative alla gestione degli immobili sottoposti a vincolo; la Corte trae da tale norma il presupposto dello spossessamento già con il sequestro e la possibilità di imporre indennità per l'occupazione.

  • codice antimafia, art. 40 (comma 2 bis)

    "[N]el caso previsto dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 47, comma 2, e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo, del presente articolo, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito."

    La norma legittima il differimento dello sgombero e la determinazione di un'indennità a carico del beneficiario; la Corte la interpreta come conferma del principio che l'indennità può essere imposta salvo che ricorrano situazione di emergenza abitativa e mancanza di redditi o altre proprietà.

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 47

    Richiamato per l'analogia con le tutele del soggetto la cui totalità del patrimonio è vincolata: il parallelo con la posizione del fallito aiuta a definire quando sia giustificabile imporre un'indennità per il mantenimento dell'abitazione sottoposta a vincolo.

Massime di principio

  • È legittima l'imposizione di un canone o di una congrua indennità per l'occupazione di un immobile sottoposto a sequestro, ma solo se il soggetto non si trova in situazione di emergenza abitativa e dispone di redditi adeguati o di altri immobili.
  • Il soggetto che invoca l'esonero dal pagamento (per emergenza abitativa o mancanza di redditi/beni) ha l'onere di provare tali circostanze.
  • Proventi derivanti da dismissioni o indennità di esproprio di beni già vincolati non sono automaticamente disponibili al soggetto sottoposto al sequestro se permangono vincoli sulla loro liquidazione; non possono essere utilizzati senza esame per negare lo stato di bisogno.
  • Il sequestro integra lo spossessamento: l'abitazione sottoposta a sequestro non resta nella piena disponibilità dell'interessato come se fosse "sine titulo" fino alla confisca; ciò giustifica l'applicazione di regole analoghe a quelle previste per altre misure che vincolano l'intero patrimonio.
  • Se la decisione del giudice di merito risulta logicamente incongruente (ad es. valorizza proventi non disponibili), la Corte può annullare e rinviare per un nuovo esame del merito privo di quella contraddizione.

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