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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23027/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il GIP del Tribunale di Taranto aveva applicato la pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., deducendo un vizio di motivazione per avere il giudice ritenuto, in modo contraddittorio e illogico, che non sussistessero i presupposti per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Il ricorso mirava dunque a contestare il mancato proscioglimento nonostante il patteggiamento. La Corte ha rilevato che, trattandosi di sentenza successiva all'entrata in vigore della riforma del 2017, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è limitato ai soli motivi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il motivo proposto, fondato sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non rientra tra quelli consentiti e non è proponibile in sede di legittimità. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui la deduzione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo in caso di errore manifesto, immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità, circostanza non ravvisata nel caso di specie.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato, ritenendo il motivo non proponibile in cassazione perché estraneo ai casi tassativamente ammessi contro la sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato quale base dell'applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    limita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento pronunziata dopo la riforma del 2017

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per sostenere la necessità del proscioglimento immediato in presenza di evidenza assolutoria

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando la causa è rilevabile immediatamente

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità

  • legge n. 103 del 2017, art. 1, comma 50

    richiamata come norma che ha introdotto la disciplina limitativa del ricorso contro il patteggiamento

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria

  • Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gannal Eid Sayed Ahmed Ahmed, Rv. 283023

    afferma che l'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo se l'errore è manifesto e immediatamente percepibile

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, per i provvedimenti adottati dopo l'entrata in vigore della riforma del 2017, i motivi deducibili sono solo quelli tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Non è ammissibile censurare in cassazione, con ricorso avverso il patteggiamento, il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. se la doglianza non rientra nei motivi consentiti dalla legge.
  • La deduzione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente evincibile e privo di margini di opinabilità rispetto al capo d'imputazione e alla motivazione della sentenza.
  • Il ricorso inammissibile comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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