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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42832/2024 del 22/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava principalmente vizi processuali relativi alla notifica del decreto di citazione a giudizio in appello: omissione della notifica al domicilio da lui eletto/dichiarato (art. 157 e 161 cod. proc. pen.), notifica effettuata solo a mezzo PEC al difensore senza prova di un preventivo tentativo al domicilio; mancata comunicazione del rinvio d'udienza al difensore; violazione dei termini a comparire; e, in via sussidiaria, vizi di motivazione e mancato esame della richiesta di assoluzione in dubbio (art. 195 e 530 c.p.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: è emersa la totale omissione della notifica del decreto di citazione all'imputato presso il domicilio da lui formalmente dichiarato. La Corte ha qualificato la mancata notifica come nullità rilevante (art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo comunque la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per l'ulteriore corso. I restanti motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai vizi nella predisposizione e notifica degli atti introduttivi di appello; utilizzato per valutare la correttezza delle notifiche del decreto di citazione in appello.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Individua i luoghi in cui l'imputato può eleggere o dichiarare domicilio (casa di abitazione o luogo di attività). La Corte ha ritenuto vincolante la dichiarazione di domicilio operata dall'imputato.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la notifica a mezzo PEC al difensore; la Corte ha precisato che tale notifica è rituale solo se sia stato tentato e risultato infruttuoso il tentativo di notifica all'imputato nel domicilio dichiarato.

  • art. 162 cod. proc. pen.

    Norme sulla notificazione agli avvocati e relativi effetti; richiamata nel quadro del contestato uso esclusivo della notifica al difensore.

  • art. 164 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'equipollenza funzionale tra elezione e dichiarazione di domicilio: la Corte ha richiamato questo principio per affermare che il domicilio dichiarato costituisce domicilio legale per le notifiche.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto integrata la nullità prevista da questa norma (nullità derivante dalla mancata partecipazione dell'imputato al procedimento per omissione della notifica), idonea ad annullare la sentenza.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato per le nullità di notifica e per il principio della partecipazione dell'imputato; la Corte ha valutato la regolarità delle comunicazioni e dei termini processuali in base a questa disposizione.

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione delle sentenze; i profili di genericità e illogicità della motivazione sono stati dedotti ma sono stati assorbiti dalla decisione per il primario vizio processuale.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Riguarda la motivazione quando si propone la sentenza di assoluzione con formula dubitativa; la mancata valutazione di tale richiesta è stata denunciata, ma la Corte l'ha assorbita dopo aver accolto il motivo sulla notifica.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti della esposizione dei motivi del ricorso in cassazione nella motivazione della Corte.

  • art. 610 co. 5 e art. 611 co. 1 bis e ss. cod. proc. pen.

    Norme procedurali relative alla trattazione del ricorso in camera di consiglio senza presenza delle parti; il ricorso è stato trattato secondo queste disposizioni in mancanza di istanza di discussione orale.

Massime di principio

  • La dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell'imputato assume rilievo vincolante: le notifiche devono essere effettuate nel luogo dichiarato e l'omissione determina nullità rilevante.
  • La notifica al difensore (anche a mezzo PEC ai sensi dell'art. 161 c.4) è rituale solo se sussista prova che sia stato tentato e fallito il preventivo recapito all'imputato nel domicilio eletto o dichiarato.
  • La mancata partecipazione dell'imputato al giudizio per difetto di notifica integra una nullità che può portare all'annullamento della sentenza per violazione del diritto di difesa (art. 178 c.1 lett. c).
  • Vizi di motivazione o omissioni sull'assoluzione in dubbio possono essere rilevanti, ma se sussiste una nullità processuale primaria che incide sulla partecipazione dell'imputato, questa sopravanza e assorbe i restanti motivi.
  • In casi analoghi, la Corte di cassazione può disporre l'annullamento anche senza rinvio se la nullità è tale da rendere impossibile la riforma diretta della decisione; tuttavia gli atti possono essere comunque trasmessi alla Corte d'appello per il prosieguo del procedimento, a seconda della natura del vizio e degli esiti probatori necessari.

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