Cassazione Penale, Sentenza n. 201/2022 del 10/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso riguarda la dichiarazione di inammissibilita dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal Menin il 26/06/2020. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano aveva ritenuto l'istanza inammissibile ai sensi dell'art. 666, comma 2 c.p.p. perché mancava l'indicazione o l'elezione del domicilio in Italia prescritta dall'art. 677, comma 2-bis c.p.p. Il difensore ha contestato l'illegittimita sostenendo che la mancata indicazione del domicilio non dovrebbe essere equiparata all'irreperibilita e che la situazione poteva essere sanata in udienza ai sensi dell'art. 666, comma 3 c.p.p.; ha richiamato precedenti giurisprudenziali favorevoli. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che l'istanza di ammissione alla misura alternativa deve essere corredata, a pena di inammissibilita, dalla dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 677, comma 2-bis c.p.p., anche quando la domanda e presentata dal difensore; il difensore puo provvedere direttamente solo se munito di procura speciale. La Corte ha altresi osservato che l'obbligo non ammette equipollenti e non puo essere assolto con indicazioni recuperabili altrove. Il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Sentenza resa il 28/10/2021.
Norme richiamate
Base normativa per la declaratoria di inammissibilita dell'istanza quando mancano i requisiti formali richiesti per le misure alternative; usato come norma procedurale applicata dal Presidente e confermata dalla Corte.
Impone la dichiarazione o l'elezione di domicilio nella richiesta di misure alternative; la sua violazione determina l'inammissibilita dell'istanza anche se presentata dal difensore, salvo procura speciale.
Norma relativa alle istanze di differimento e alle misure alternative che richiamata dalla difesa in tema di reperibilita; la Corte ne tiene conto ma conferma che l'obbligo formale di domicilio discende dall'art. 677.
Sentenza Corte Costituzionale
Richiamata in relazione all'applicazione di sanzioni pecuniarie o somme a carico del ricorrente quando il ricorso e dichiarato inammissibile, con riferimento alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Per le istanze di ammissione a misure alternative (es. affidamento in prova al servizio sociale) e obbligatoria, a pena di inammissibilita, la dichiarazione o l'elezione del domicilio ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis c.p.p.
- Quando l'istanza e presentata dal difensore, la dichiarazione di domicilio deve comunque provenire dal condannato; il difensore puo inserirla direttamente solo se munito di procura speciale.
- La mancata indicazione del domicilio non puo essere sanata tramite informazioni reperibili altrove o ritenuta equivalente alla semplice possibilita di indicarlo in udienza; la norma richiede il dato gia nell'istanza.
- Il consolidarsi dell'orientamento di legittimita rende rischioso fondare il ricorso su precedenti difformi superati dalle Sezioni Unite; e prudente assicurare il rispetto formale dei requisiti previsti per evitare inammissibilita automatiche.
- In caso di ricorso manifestamente inammissibile si puo essere condannati alle spese e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, salvo prova di assenza di colpa.
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