Cassazione Penale, Ordinanza n. 32371/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
Il Magistrato di sorveglianza aveva revocato la detenzione domiciliare sostitutiva disposta dalla Corte d'appello e aveva convertito la pena residua nella semilibertà sostitutiva, imponendo la permanenza in istituto penitenziario dalle ore 18.00 alle ore 6.30 dal lunedì al venerdì. Il condannato aveva proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza, che aveva riqualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione e trasmesso gli atti alla Corte. Con il ricorso si deducevano vizi motivazionali dell'ordinanza di revoca, l'assenza dei presupposti previsti dall'art. 66 della legge n. 689 del 1981, asseritamente subordinati a un inadempimento o a una concreta impossibilità di esecuzione imputabile al condannato, nonché la violazione del principio di gradualità nell'esecuzione delle pene sostitutive previsto dall'art. 62 della medesima legge. La Corte ha tuttavia rilevato che il ricorso era stato sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano stati sottoscritti da un difensore non iscritto nell'albo speciale richiesto per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione. La Corte ha precisato che tale causa di inammissibilità opera anche quando l'atto originariamente proposto come reclamo o appello sia stato riqualificato e convertito in ricorso per cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sottoscrizione dei motivi di ricorso per cassazione deve provenire da un difensore iscritto nell'albo speciale; la mancanza di tale requisito determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
L'inosservanza delle disposizioni relative alla capacità e alla legittimazione del difensore comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 66 della legge n. 689 del 1981
Norma invocata dal ricorrente con riferimento ai presupposti per la revoca della detenzione domiciliare sostitutiva; la Corte non ne ha esaminato il merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 62 della legge n. 689 del 1981
Norma invocata dal ricorrente in relazione al principio di gradualità delle pene sostitutive; la Corte non ne ha esaminato il merito per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La sottoscrizione dei motivi di ricorso per cassazione da parte di un difensore non iscritto nell'albo speciale previsto dall'art. 613 c.p.p. determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- L'inammissibilità per difetto di iscrizione del difensore nell'albo speciale opera anche quando un atto erroneamente proposto come reclamo o appello sia stato riqualificato e convertito in ricorso per cassazione.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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