Cassazione Penale, Ordinanza n. 37169/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata, già condannata in primo grado e in parte beneficiata in appello con la concessione della sospensione condizionale della pena, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo. La vicenda concreta riguarda una condanna per reati tributari connessi all'emissione/uso di fatture relative a operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, accertati anche sulla base di dichiarazioni dei titolari delle società utilizzatrici e di riscontri documentali e bancari. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge per mancata autonoma risposta della Corte di appello al motivo di impugnazione sulla colpevolezza, ritenendo che il giudice di secondo grado si fosse limitato a richiamare la sentenza di primo grado. Con il secondo motivo lamentava la mancata declaratoria di prescrizione, invocando gli artt. 157 e 161 c.p. e l'art. 17 d.lgs. 74/2000. Con il terzo motivo contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il quarto motivo censurava la pena ritenuta eccessiva ai sensi dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo una mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese nei gradi di merito, oltre che una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, osservando che il termine massimo di prescrizione di dieci anni sarebbe maturato solo dopo la lettura della sentenza di appello, sicché non poteva essere dichiarato in cassazione in assenza di un valido rapporto di impugnazione. Ha ritenuto infondati anche i motivi su attenuanti generiche e dosimetria della pena, ribadendo che il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi specifici e che la quantificazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo in caso di manifesta illogicità o arbitrio, non ravvisati nel caso concreto. Conseguentemente ha posto a carico della ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La censura di legittimità non può risolversi nella mera riproposizione di doglianze di merito già disattese, né in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
La deduzione di violazione di legge e di vizi processuali non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito o per far dichiarare in cassazione una prescrizione maturata dopo la sentenza di appello, in mancanza di un valido rapporto di impugnazione.
Richiamato per il tema della prescrizione del reato; nel caso concreto il termine massimo non risultava ancora maturato al momento della decisione di appello.
Richiamato con riferimento al calcolo del termine prescrizionale.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla prescrizione del reato tributario contestato.
Regola la determinazione della pena; il giudice di merito ha ampia discrezionalità e la motivazione è sufficiente se dà conto dei criteri legali utilizzati, salvo pena manifestamente sproporzionata o frutto di arbitrio.
Richiamato insieme all'art. 133 c.p. quale parametro della commisurazione della pena.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per fatti relativi a fatture riconducibili a operazioni inesistenti.
Richiamato nella decisione di merito come base del trattamento sanzionatorio per la continuazione.
Censurato dalla ricorrente nel quadro della prescrizione del reato tributario.
art. 13 giugno 2000, n. 186, Corte cost.
Richiamata per affermare che la condanna alle somme in favore della Cassa delle ammende consegue all'inammissibilità salvo che il ricorrente abbia versato senza colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare pedissequamente motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La sede di legittimità non consente una nuova valutazione delle risultanze probatorie; il sindacato è precluso quando la censura mira a sostituire la propria lettura dei fatti a quella compiuta dai giudici di merito in modo concorde.
- La prescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello non può essere dichiarata dalla Corte di cassazione in assenza di un valido rapporto di impugnazione che consenta di rilevarla.
- Le attenuanti generiche non costituiscono un beneficio dovuto in assenza di elementi negativi, ma richiedono l'emersione di specifici elementi positivi di valutazione; il diniego è legittimo se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
- La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non quando sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità; una motivazione sintetica può essere sufficiente, specie se la pena è contenuta in prossimità del minimo edittale.
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