Cassazione Civile, Ordinanza n. 17072/2026 del 31/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, regolarmente accettata dalla controparte costituita, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre disposto che nulla fosse statuito sulle spese processuali, in ragione dell'adesione alla rinuncia da parte del controricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 5514/2020. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, ha depositato atto di rinuncia al ricorso; Roma Capitale, costituita con controricorso, ha depositato dichiarazione di accettazione della rinuncia. La parte ricorrente ha poi insistito per la declaratoria di estinzione del giudizio. Il contenuto sostanziale della controversia decisa nei gradi di merito non è desumibile dal testo fornito.
Norme richiamate
la rinuncia al ricorso, una volta accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del giudizio di cassazione
regola gli effetti della rinuncia nel giudizio di legittimità e consente la declaratoria di estinzione; il quarto comma è richiamato per escludere la liquidazione delle spese quando vi sia adesione alla rinuncia
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo se è validamente accettata dalla parte costituita resistente.
- Quando la rinuncia al ricorso è accettata dal controricorrente, il giudice non provvede sulle spese processuali, salvo diverse particolari condizioni non risultanti dal testo.
- L'estinzione per rinuncia è un effetto processuale che prescinde dall'esame del merito delle censure proposte.
Come è indicizzato
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