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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24365/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revisione ex art. 630 co.1 lett. c) c.p.p. avverso la sentenza del GUP di Messina dell'8/09/2020, con cui era stato patteggiato e applicata la pena per il reato di estorsione continuata ai danni della nonna CALABRÒ Angela. Si deducevano: novità probatorie costituite da certificati medici e ricoveri in TSO della persona offesa che avrebbero dimostrato la sua instabilità mentale e reso inesistenti o attenuate le responsabilità dell'imputato; omessa o illogica valutazione congiunta di tali documenti con elementi già in atti (certificato sulle lesioni); presunta incongruenza tra fatto e prognosi delle lesioni; questione di legittimità costituzionale dei limiti alla revisione per sentenze di patteggiamento in relazione agli artt. 27 e 111 Cost.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto applicabile al patteggiamento il parametro di giudizio ridotto previsto per il rito alternativo: la revisione può avere successo solo se le nuove prove, valutate secondo il criterio dell'art. 129 c.p.p., dimostrano in modo evidente l'esistenza di cause di proscioglimento. I certificati e i ricoveri prodotti risultavano posteriori ai fatti e non dimostravano in modo evidente una incapacità di intendere e volere tale da determinare l'assoluzione; dunque mancava il requisito di "evidenza". La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata alla luce della consolidata giurisprudenza che riconosce la rinuncia implicita del patteggiante alla piena fase probatoria e giustifica una portata più limitata della revisione. La valutazione sull'eventuale incongruenza tra imputazione e prognosi delle lesioni è materia di merito e non rientra nelle ipotesi che legittimano la revisione. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 630 co. 1 lett. c) c.p.p.

    Norma che consente la revisione per sopravvenienza o scoperta di nuove prove; nel caso di sentenza di patteggiamento la Corte interpreta che la revisione è ammessa solo se le nuove prove soddisfano il parametro di cui all'art. 129 c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    Prevede le cause di proscioglimento; la Corte richiede che le nuove prove per la revisione, nel contesto del patteggiamento, dimostrino con evidenza l'esistenza di una causa di proscioglimento ai sensi di questa norma

  • art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p.

    Motivo di impugnazione richiamato dal ricorrente relativo a violazione/contraddittorietà della motivazione; la Corte di legittimità ha ritenuto la doglianza infondata e inammissibile nel quadro della revisione del patteggiamento

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nella questione di legittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto che i limiti applicati alla revisione del patteggiamento non violano il principio della personalità della responsabilità e della garanzia di un giusto processo

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nella questione di legittimità costituzionale relativa al giusto processo; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata in presenza della consolidata giurisprudenza che giustifica la riduzione dell'ambito revisorio per il patteggiamento

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le sanzioni per il ricorso infondato: la Corte ha applicato la disposizione per ordinare il pagamento di euro 3.000 a titolo di ammenda in considerazione dei profili di colpa nell'instaurazione del ricorso

  • legge n. 234/2003

    Rif. normativo storico che ha esteso il rimedio della revisione alla sentenza di patteggiamento; la Corte ne evidenzia la coerenza con la natura negoziale del patteggiamento e la conseguente diversa portata del rimedio

Massime di principio

  • La revisione a seguito di patteggiamento è più limitata rispetto alla revisione ordinaria: le nuove prove devono dimostrare, secondo il parametro dell'art. 129 c.p.p., in modo evidente l'esistenza di cause di proscioglimento.
  • Documentazione medica o diagnosi riferite a eventi sopravvenuti rispetto al processo non sono di per sé sufficienti: è necessario dimostrare che le condizioni psicofisiche erano già determinanti al tempo dei fatti oggetto di giudizio.
  • La scelta del patteggiante implica una rinuncia alla piena prova dei fatti; ciò giustifica una valutazione cauta e circoscritta delle nuove prove in sede di revisione e rende difficoltoso riaprire integralmente il merito.
  • Questioni che attengono al merito processuale o alla valutazione prognostica delle lesioni (incoerenze tra imputazione e prognosi) non costituiscono automaticamente causa di revisione se non incidono chiaramente e in modo evidente sulle cause di proscioglimento.
  • Le questioni di costituzionalità sollevate per contestare i limiti della revisione in caso di patteggiamento trovano ostacolo nella consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale che ne ammettono la limitazione come compatibile con gli artt. 27 e 111 Cost.
  • Chi propone ricorso di revisione in tali condizioni deve valutare il rischio di condanna alle spese e di sanzioni (art. 616 c.p.p.) qualora il ricorso risulti manifestamente infondato.

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